T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 292

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che i ricorrenti – ex sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica collocati in congedo dopo il 1 gennaio 1976 e che in servizio, in base all’articolo 1, 9 comma, del decreto-L. n. 379 del 1987, hanno percepito l’assegno funzionale lordo al compimento del diciannovesimo anno di servizio senza demerito – lamentano un erroneo computo del trattamento di pensione;

Considerato che – come segnalato dall’Amministrazione nella propria Relazione all’Avvocatura dello Stato depositata l’8 settembre 2011 – i ricorsi in materia di trattamento pensionistico rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti;

Considerato pertanto che sulla controversia in epigrafe vanno dichiarati:

– il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo;

– la giurisdizione della Corte dei conti;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 8.000,00, seguono la soccombenza in rito ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Indica come titolare della giurisdizione sulla presente controversia la Corte dei conti.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 8.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011.

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

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