Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 12-12-2011, n. 45951

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 16/2/2010. resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava N.V. imputato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni in danno di C.A. responsabile dei reati di violenza sessuale, ritenuta la ipotesi attenuata del fatto lieve concorrente con l’aggravante dell’avere agito contro persona sottoposta a limitazione della libertà personale, e di lesioni, mentre lo assolveva dal delitto di cui all’art. 605 c.p. e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, con applicazione di pene accessorie. La Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti dal Procuratore Generale presso la predetta Corte e dalla difesa del prevenuto, con sentenza del 18/1/2011 ha accolto il gravame del P.G. ed ha riformato il decisimi di prime cure col dichiarare l’imputato colpevole anche del reato di sequestro di persona, escludendo la ipotesi di lieve entità di cui all’art. 609 c.p., comma 3 ed ha rideterminato la pena inflitta in anni 3 e mesi 8 di reclusione.

Propone ricorso per cassazione la difesa del N. con i seguenti motivi:

– il ricorrente lamenta la non giustificata esclusione della attenuante di lieve entità, denunciando il vizio di motivazione sul punto;

– ha errato la Corte distrettuale nel riconoscere il reato di cui all’art. 605 c.p.. che non poteva essere considerato concorrente con la violenza sessuale, bensì da quest’ultimo assorbito:

– violazione di legge ed omessa motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, ex art. 62 c.p., n. 6.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

La argomentazione motivazionale. svolta dal decidente in ordine alla responsabilità del prevenuto per i reati di violenza sessuale e di lesioni personali, si palesa del tutto logica e corretta. Del pari non inficiata da vizi si rivela la denegata applicazione, nella specie, della ipotesi di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3 nonchè il rigetto della istanza tendente ad ottenere la attenuante di cui all’art. 63 c.p., comma 6.

Rilevasi sui citati punti come la Corte territoriale abbia evidenziato l’errore in cui era incorso il Tribunale nel valutare gli atti di brutalizzazione commessi dal prevenuto in situazione di con testualità oggettiva locale e temporale, e di correlazione teleologia: il decidente ha ritenuto il fatto, nella sua unitaria oggettività un vero e proprio stupro, seppure non culminato nella penetrazione e nella copula completa, conseguentemente escludendo la applicabilità della attenuante del fatto lieve. Del pari esente da vizi si palesa il discorso giustificante il diniego della attenuante del risarcimento del danno, rilevando che la natura oggettiva di essa impone di considerare non tanto la buona volontà dell’imputato, quanto le capacità delle erogazioni risarcitorie a reintegrare per intero le sfere patrimoniali danneggiate dalla aggressione delittuosa; nè vale il rilascio da parte della vittima di una quietanza, ampiamente liberatoria, con contestuale rinuncia a fare valere ulteriori ragioni risarcitorie da parte della stessa danneggiata, visto che spetta al giudice, nell’esercizio del potere discrezionale ex lege conferitogli, valutare positivamente o meno il quantum versato dall’imputato a ristoro del danno, che nella specie, è stato motivatamente considerato dal decidente irrisorio.

Di contro, fondata è la censura attinente alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 605 c.p. perchè lo stesso doveva essere considerato assorbito dalla violenza sessuale.

Invero, lo stesso giudice di merito ha evidenziato che la costrizione della libertà della vittima è ancorata temporalmente all’abuso sessuale: non essendo riuscito ad avere un rapporto completo con la donna l’imputato ha riaperto la porta della camera ove aveva condotto la donna, permettendole di allontanarsi: apparendo, quindi, evidente, che "il sequestro" è stato limitato in perfetta corrispondenza all’abuso sessuale.

Questa Corte ha avuto modo di affermare sul punto che il reato di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale nel caso in cui la privazione della libertà non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere il delitto contro la libertà sessuale, ma si prolunghi prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali (ex multis Cass. 10/1/03. n. 502; Cass. 24/9/04. 37880).

Questo Collegio, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata vada annullata in punto di condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 605 c.p. perchè il fatto non sussiste, con eliminazione della pena inflitta in relazione a tale fattispecie delittuosa, con rigetto nel resto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 605 c.p. perchè il fatto non sussiste: elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione;

rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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