T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 291

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I ricorrenti, come in epigrafe specificati, adiscono la giustizia amministrativa per ottenere quanto pure in epigrafe specificato, conformemente a quanto avvenuto in via legislativa per i gradi corrispondenti dell’Arma dei carabinieri.

Essi lamentano che confrontando l’articolo 46 ("Inquadramento nel ruolo degli ispettori"), comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ("Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri") con l’articolo 34 ("Inquadramento nel ruolo dei marescialli"), comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 ("Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate") non risulta rispettato il principio di equiordinazione posto dall’articolo 3 della legge di delega 6 marzo 1992, n. 216.

In proposito essi chiedono al Tar di pervenire al riconoscimento del loro diritto alla detta equiordinazione correggendo in via interpretativa la disciplina esistente; ed in subordine eccepiscono la illegittimità costituzionale del citato articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 196 del 1995 nella parte in cui, non prevedendo l’inquadramento dei sergenti, sergenti maggiori e marescialli ordinari nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo, determina la disparità di trattamento e il vizio di illogicità e di irrazionalità sopra rilevati, ponendosi in aperto contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

L’Amministrazione si è costituita per resistere e, in data 19/03/2011, ha depositato una memoria in cui ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

2. – Quest’ultimo va respinto nel merito, e ciò esime dal delibare l’eccezione di inammissibilità.

La questione ha formato oggetto di espressa pronuncia della Corte costituzionale (ordinanza 11-17 luglio 2000, n. 296), la quale – proprio con riferimento ad un rilievo di illegittimità costituzionale dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 196 del 1995 formulato dal T.a.r. della Lombardia – ha avuto modo di ribadire (come già in precedenza affermato con specifico riferimento all’organizzazione e all’inquadramento del personale delle Forze armate e di polizia) che le modifiche all’assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle dettate in via transitoria, rientrano nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore; e che la discrezionalità legislativa incontra soltanto i limiti dell’arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza, i quali non sono superati nel caso di specie.

Questo Collegio si riporta a quanto affermato dalla Corte costituzionale, perché applicabile anche alla richiesta economica – in quanto connessa ad inquadramento – avanzata con il presente ricorso, che va dunque rigettato.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 3000,00, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali dell’Amministrazione, e le liquida in Euro 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011.

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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