T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente – che ha proposto il presente ricorso dopo aver ottenuto l’integrale accesso agli atti grazie alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5039/2007 – impugna gli atti specificati in epigrafe lamentando che:

– n. 21 candidati hanno violato il termine di presentazione delle domande imposto a pena di decadenza dall’allegato 3, punto II), della Circolare prot. n. MD GML 02 I 33 0101569 del 24 maggio 2005;

– numerosi candidati avrebbero dovuto essere esclusi perché i Reparti di appartenenza, in violazione del punto III, n. 1, lettera a) della predetta Circolare, non hanno certificato con timbro a data e numero di protocollo – entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del secondo anno di ferma triennale – la avvenuta presentazione della domanda nel termine stabilito;

– è stato illegittimamente attribuito punteggio a candidati che hanno conseguito il titolo di studio di grado superiore nell’arco della ferma triennale e quindi successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al bando originario;

– nelle schede punteggi di molti candidati si evince difformità fra i dati in essi riportati e quelli desumibili dai relativi allegati;

– al ricorrente non sono stati valutati vari titoli;

– l’operato della Commissione si presta a varie ulteriori censure di illegittimità, indicate in ricorso.

Si sono costituiti sia l’Amministrazione intimata sia il controinteressato Trifone Ariano.

In data 19.10.2011 – data in cui la causa è passata in decisione – il difensore del ricorrente ha depositato istanza di liquidazione spese e competenze a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per un totale di Euro 3925,80, rilevando che con Provv. 30 ottobre 2008, n. 209 la competente Commissione di questo Tribunale ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Nella medesima udienza pubblica del 19 ottobre 2011 il Presidente di questo Collegio, in applicazione dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha indicato a parte ricorrente la possibilità che fosse posta a fondamento della decisione una questione rilevata l’ufficio: l’irricevibilità del ricorso per tardività.

2. – In effetti il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività.

Dalla documentazione in atti risulta quanto segue.

Il ricorrente era al corrente della graduatoria impugnata quantomeno dal 19 settembre 2006, data in cui egli ha avanzato all’Amministrazione una prima stanza di accesso agli atti.

A quella prima istanza l’Amministrazione ha risposto con nota del 9 ottobre 2006, cui ha fatto seguito una successiva istanza del ricorrente datata 18.10.2006 e recante la richiesta del costo complessivo del rilascio di copia di tutti gli atti richiesti e la segnalazione della difficoltà per il ricorrente di raggiungere gli Uffici di Roma, nonché della necessità di ottenere copia degli atti necessari a consentire un puntuale esame.

A questa seconda istanza l’Amministrazione ha risposto con nota del 6 novembre 2006, indicando il costo di una parte della documentazione richiesta e negando rilascio di copia della documentazione relativa ai candidati "in assenza di esplicita richiesta da parte dell’organo giurisdizionale".

Il ricorrente ha impugnato questo diniego con ricorso ai sensi dell’articolo 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il quale si è concluso in primo grado con sentenza di questo T.a.r. n. 463/07 (di reiezione; e che aveva, tra l’altro, rilevato essersi consumato il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso gli esiti del concorso) e in sede di appello con la citata decisione del Consiglio di Stato n. 5039/2007 (di accoglimento).

Il presente ricorso impugnatorio è stato proposto con atto notificato soltanto in data 13 settembre 2008, cioè dopo due anni dalla data di piena conoscenza della graduatoria contestata.

La circostanza che il ricorrente non fosse in possesso degli atti della procedura non giustifica questo ritardo.

In proposito va richiamata la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, indicata nella Relazione del Ministero della Difesa depositata dalla difesa erariale in data 13 marzo 2009; nonché – così come pure segnalato nella citata Relazione – i rilievi della stessa decisione del Consiglio di Stato n. 5039/2007, che ha accolto il ricorso del ricorrente in materia di accesso agli atti.

In particolare la citata decisione del Consiglio di Stato – pronunciandosi espressamente, tra l’altro, sulla parte della sentenza di primo grado che aveva rilevato essersi consumato il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso gli esiti del concorso – non ha cassato questa pronuncia di tardività contenuta nella sentenza di primo grado, ma appare averla sostanzialmente condivisa, rilevando testualmente: " Così chiarita l’ampiezza del contenuto del vincolo di strumentalità tra diritto di accesso e posizione soggettiva finale, deve escludersi che la sopravvenuta perdita dell’azione giurisdizionale a difesa di quest’ultima (per l’inutile decorso dei termini per il suo esercizio) implichi, quale conseguenza automatica, la consumazione dell’attualità dell’interesse all’ostensione dei documenti che rivelano l’illegittimità del provvedimento rimasto inoppugnato, a fronte di strumenti di protezione diversi ed ulteriori".

3.1 – Il presente ricorso va dunque dichiarato irricevibile perché tardivo.

3.2 – Quanto alle spese il Tribunale – preso atto della sopra riferita istanza di liquidazione spese e competenze a carico dello Stato e del provvedimento, dalla medesima istanza invocato, di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato – dispone quanto segue:

– in considerazione della ridotta attività processuale espletata e dell’ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio, non concede all’Amministrazione intimata il rimborso delle spese di giudizio;

– liquida in favore dell’avv. Fabio Saitta l’importo complessivo per spese e competenze – per gli effetti atti di cui agli artt. 131 e seguenti del citato D.P.R. n. 115 del 2002 – di Euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. ciò in considerazione di quanto segue: l’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 , secondo cui l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’Autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa; l’art. 130 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, prevede che gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà; la causa non ha valore determinabile, sicché per la determinazione degli onorari e dei diritti occorre fare riferimento al disposto di cui all’art. 6, commi 5 e 6, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127; la causa ha richiesto un adeguato impegno professionale, e pertanto appare congruo riferirsi ad importi compresi tra il minimo ed il massimo di quelli previsti per le cause di valore da Euro 25.900,00 e Euro 51.700,00; appare pertanto congrua, in base alle considerazioni di cui sopra, la somma complessiva di Euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

– condanna peraltro parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio del controinteressato costituito Trifone Ariano (ciò in considerazione della circostanza che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato assicura il patrocinio nel processo per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (vedi articoli 74, comma 2, e 131 e seguenti del D.P.R. n. 115 del 2002 ) ma non esclude, in caso di soccombenza, l’applicazione del principio di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, in base al quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte; e che il suddetto principio della soccombenza è egualmente valido per entrambe le parti ed è motivatamente derogabile dal giudice solo ove ravvisi l’applicabilità del successivo art. 92 del Codice di procedura civile (confr. Corte costituzionale: ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 59; v. anche T.a.r. Lazio, Sez. I bis, decreto collegiale n. 2519/2011, e le liquida in Euro 500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe irricevibile per tardività.

Dispone relativamente alle spese quanto indicato nel capo 3.2 della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2011.

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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