Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 12-12-2011, n. 45948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22.03.2010 la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a M.G. quale colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis cod. pen. per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con la minaccia di denunciarla perchè sprovvista del permesso di soggiorno e di rivelare ad altri che tra loro vi erano stati rapporti sessuali, costretto la cittadina (OMISSIS) M.K., con la quale inizialmente aveva instaurato un rapporto di amicizia valso a conquistare la sua fiducia, a subire atti sessuali.

La Corte, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, confermava il giudizio di piena attendibilità della parte lesa, le cui – i coerenti dichiarazioni di accusa effettuate dopo la sua espulsione disposta a seguito di anonime segnalazioni erano confermate dalle amiche della predetta che avevano concordemente riferito dello stato di prostrazione della persona offesa nel periodo dei fatti, le confidenze ricevute dalla stessa e le conversazioni telefoniche con cui M. minacciava la donna, cui avevano personalmente assistito.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità basata su un’accusa contraddittoria, poco credibile, ritorsiva rispetto all’espulsione subita dalla parte lesa; smentita dalla teste V.L. secondo cui tra i protagonisti della vicenda vi era stata una serena relazione interrotta dalla donna quando si era invaghita di un giovane suscitando l’ira e la gelosia del M.; non corroborata dalle contraddittorie dichiarazioni delle altre cittadine (OMISSIS).

Non era stata esaminata in sentenza l’incongruenza dell’assunto della parte lesa che non aveva spiegato perchè, sebbene avesse accettato i rapporti sessuali per le minacce dell’imputato, li aveva successivamente interrotti rifiutando qualsiasi rapporto con lui pur perdurando le minacce, nè era confutata la ricostruzione fattuale difensiva secondo cui i rapporti sessuali erano stata consensuali e le minacce erano intervenute dopo l’interruzione della relazione da parte della donna; fatto che aveva provocato la gelosia e le intemperanze del M..

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

L’imputato, infatti, propone una diversa ricostruzione dei fatti segnalando alcuni elementi che sono stati congruamente valutati dai giudici del merito i quali hanno adottato una decisione che non presenta alcuna lacuna motivazionale, nè cadute logiche specie sull’accordata attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa sia sotto il profilo della coerenza interna sia sui riscontri accertati.

In particolare, i predetti hanno accertato che la persona offesa è stata oggetto di abusi sessuali da parte dell’imputato che ha avuto possibilità di agire dopo avere ottenuto la sua fiducia.

L’iniziale relazione affettiva era stata stravolta dall’imputato che aveva preteso rapporti sessuali più intimi con la minaccia di denuncia dello stato di clandestinità della donna.

La proposizione della querela il 2.03.2005, dopo circa 5 mesi dalla cessazione del rapporto, non avvalora, quindi, l’assunto difensivo secondo cui le minacce sarebbero intervenute soltanto per movente di gelosia nel tentativo di distogliere la donna dalla relazione che aveva intrapreso con un giovane uomo e non per costringere la donna a nuovi rapporti sessuali perchè la loro reiterazione a rapporto cessato non esclude che con tali mezzi M. abbia precedentemente soggiogato sessualmente la badante dopo avere ottenuto la sua fiducia.

Nè rileva la contiguità delle date della notifica alla donna del provvedimento d’espulsione, provocato da segnalazioni anonime, e della proposizione della querela stante che, una volta venuta meno la forza intimidatrice della minaccia, la predetta era in grado di determinarsi liberamente circa le iniziative da assumere nei confronti dell’imputato.

E’ stato valutato il contenuto delle dichiarazioni accusatorie, evidenziando la coerente descrizione dei fatti, la struttura logica del racconto, le caratteristiche peculiari di contestualizzazione, persistenza e coerenza dello stesso.

E’ stata, quindi, coerentemente ritenuta la responsabilità, oltre che per la robustezza dell’accusa, per i riscontri provenienti da terzi che ricevevano le sue confidenze; per lo stato di sofferenza dagli stessi costatato; per l’univocità delle dichiarazioni accusatorie tali da non lasciare spazi interpretativi di sorta. hi tale contesto valutativo nessuna emergenza deponeva a favore dell’ipotesi che l’accusa frutto d’invenzione o di confusione oppure che fosse ricollegabile a motivi di astio o di qualsiasi intento calunniatorio.

Non è fondata, quindi, la censura sul punto che contesta un giudizio logico e motivato del giudice d’appello che ha esaminato tutti gli elementi disponibili e considerato analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa con esaurienti e convincenti risposte alle deduzioni della difesa, vertenti su aspetti marginali della vicenda e con la razionale esclusione di ogni profilo di non genuinità e di suggestione accusatoria.

In conclusione, non è ravvisabile il dedotto vizio di motivazione poichè questo sussiste, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, allorquando l’iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice ha valutato gli elementi probatori in difformità alla ricostruzione dei fatti proposta dalla parte, alla quale non è consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito.

Grava sull’imputato l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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