Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 12-12-2011, n. 45986 Provvedimenti impugnabili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con provvedimento del 1 aprile 2011 il G.i.p. del Tribunale di Perugia si dichiarava incompetente a decidere sulla richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari presentata dal pubblico ministero nel procedimento a carico di L.P. e G., indagati dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 319-bis e 321 c.p., e individuava nel Collegio per i reati ministeriali presso il locale Tribunale il giudice competente ad assumere il provvedimento richiesto, essendo il Collegio già stato investito del procedimento in questione, perchè all’epoca dei fatti contestati L.P. svolgeva le funzioni di ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Pubblico Ministero, ricevuti gli atti dal G.i.p., provvedeva a trasmetterli al Collegio previsto dalla Legge Cost. n. 1 del 1989, art. 7, che con provvedimento presidenziale del 29 aprile 2011 ne disponeva la messa agli atti, con la motivazione che nessuna richiesta era stata avanzata.

2. – Contro il provvedimento adottato dal Collegio per i reati ministeriali ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di L.P., rilevandone l’abnormità sotto diversi profili. In particolare, evidenzia che il provvedimento impugnato, a fronte della dichiarazione di incompetenza del G.i.p., non assume alcuna determinazione nè sulla competenza, nè sulla richiesta di proroga delle indagini avanzata dal pubblico ministero, inoltre, non prende in esame la memoria difensiva con cui si evidenzia che il reato per cui si procede sarebbe già prescritto alla data del 3 giugno 2011 e, infine, non considera la posizione del coindagato L.G.. Conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

In data 5 ottobre 2011 il difensore di L.P. ha depositato una memoria in cui, oltre a contestare le richieste scritte del sostituto procuratore generale e ad insistere per l’annullamento del provvedimento impugnato, chiede che la Corte di cassazione dichiari, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Inoltre, chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale della Legge Cost. n. 1 del 1989, artt. 7, 8 e 9.

Motivi della decisione

3. – In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal sostituto procuratore generale, non può negarsi la natura giurisdizionale dell’atto assunto dal Presidente del Collegio per i reati ministeriali. Si tratta di un provvedimento disposto nell’ambito di un procedimento penale, avviato dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia sulla base di una notizia di reato a carico di due indagati, procedimento in cui i sostituti procuratori titolari dell’inchiesta hanno formulato una specifica richiesta, rispetto alla quale l’organo giurisdizionale investito non ha offerto alcuna risposta, disponendo una equivoca "messa agli atti". Il provvedimento in questione non può essere qualificato come atto interno, "meramente ordinatorio", dal momento che è stato emesso da un organo che appartiene alla giurisdizione, nell’ambito di un procedimento penale e su domanda di una delle "parti". 4. – In secondo luogo, deve riconoscersi la natura abnorme del provvedimento, che proprio in quanto tale è da considerare impugnabile davanti alla Corte di Cassazione.

L’art. 568 c.p.p., comma 2, pone una deroga al principio di tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei mezzi di impugnazione, riconoscendo la generale ricorribilità per cassazione delle sentenze – ad eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo a conflitto -, ricomprendendo in questa deroga anche gli atti abnormi. Il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l’esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento.

Infatti, è con riferimento alla ritenuta abnormità del provvedimento emesso dal Collegio per i reati ministeriali che il ricorrente ha proposto ricorso immediato per cassazione.

La giurisprudenza definisce abnorme l’atto che presenti anomalie genetiche ovvero funzionali così incisive da porlo al di fuori dello schema processuale: è proprio questa totale estraneità al sistema che, in mancanza di una specifica impugnazione, giustifica e legittima il ricorso per cassazione, come il solo rimedio possibile;

tuttavia, è tale non solo il provvedimento caratterizzato da un contenuto singolare ed eccentrico, tanto da risultare "avulso dall’intero ordinamento processuale", ma anche quello che, "pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" (Sez. un., 21 gennaio 2010, n. 12822, Marcarino; Sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, P.M. in proc. Toni;

Sez. un., 20 dicembre 2007 n. 5307, Battistella; Sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani; Sez. 2, 5 giugno 2003, n. 27716, p.o. in proc. Biagia). Si è anche precisato che l’abnormità dell’atto può coinvolgere tanto il profilo strutturale, che riguarda il caso in cui l’atto si pone al di fuori del sistema normativo, quanto il profilo funzionale, che concerne l’ipotesi in cui, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini comunque una stasi del processo, con impossibilità di proseguirlo.

Nel caso in esame, l’abnormità emerge proprio sotto il profilo funzionale, in quanto il provvedimento impugnato – peraltro assunto dal solo presidente del Collegio -, ha determinato una vera e propria stasi procedimentale, che ha impedito al pubblico ministero di ottenere la proroga delle indagini e all’indagato di vedere esaminata la sua istanza difensiva, volta a far valere l’eccezione di prescrizione (che non può certo essere valutata in questa sede, non avendo la Corte neppure la possibilità di accertare la data del commesso reato).

Per queste ragioni, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con la trasmissione degli atti al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

5. – Per quanto riguarda l’eccezione di costituzionali proposta nella memoria difensiva, si osserva che la Corte costituzionale ha già avuto modo di esaminare una questione analoga, proprio con riferimento all’art. 111 Cost., ritenendola infondata (Corte Cost., sent. n. 134 del 2002).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’atto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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