Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 12-12-2011, n. 45981

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 16 novembre 2005 emessa dal G.u.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere, in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità di I. S. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, riconoscendole il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.

Nell’interesse dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia che ha dedotto i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2 e vizio di motivazione, in quanto la sentenza ha ritenuto la responsabilità dell’imputata sulla base di indizi non aventi le caratteristiche della precisione, gravita e concordanza, omettendo di considerare che il quantitativo di sostanza detenuta era compatibile con l’uso personale;

– violazione degli artt. 62-bis, 69, 132 e 133-bis c.p., per la omessa motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e sulla mancata riduzione della pena nei minimi edittali, nonchè per la mancata considerazione sull’esiguo quantitativo detenuto e sulla personalità dell’imputata, priva di carichi pendenti;

– violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53, per la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto le prove a carico dell’imputata sono costituite dalle dichiarazioni accusatorie di V.D. e D.G., che hanno riferito di avere acquistato dall’imputata la droga rinvenuta dagli operanti.

Del tutto infondato è anche il secondo motivo, avendo i giudici d’appello motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, mitigato rispetto alla sentenza di primo grado, con la concessione della non menzione della condanna nel certificato penale.

Infondato è, infine, il motivo con cui la ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, trattandosi di valutazione discrezionale rimessa al giudice.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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