Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10813 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Stunt Publicity s.r.l propose ricorso avverso cartella esattoriale concernente l’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2002.

La società contribuente deduceva, in particolare, il difetto di motivazione, la mancanza di prova in merito all’avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento e l’intervenuta decadenza del Comune dal potere di riscossione. Rilevava, peraltro, l’inammissibilità delle difese del Comune, in quanto costituito a mezzo soggetto privo di poteri di rappresentanza.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del Comune, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che annullò la cartella.

Il giudice a quo, in particolare, rilevò l’invalidità della costituzione del Comune in entrambi i gradi del giudizio, in quanto avvenuta in persona del funzionario del Servizio Affissioni Pubbliche e non del sindaco, nonchè la mancata indicazione in cartella del responsabile del procedimento.

Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

All’udienza di discussione, il difensore della società contribuente, allegando documentazione, ha invocato gli effetti di intervenuta procedura di definizione agevolata della lite.

Motivi della decisione

In mancanza di notificazione alla controparte ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, la documentazione allegata dalla società contribuente in sede di discussione, in quanto irritualmente prodotta, non può essere presa in considerazione ai fini della decisione, sicchè le deduzioni su di essa fondate vanno disattese.

Tanto premesso e approfondendo il tema della controversia, va osservato che, con il primo motivo di ricorso, il Comune di Roma – deducendo "violazione e falsa applicazione delle norme in tema di rappresentanza in giudizio, con particolare riguardo alla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis, il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32 e 51" – censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il dirigente dell’ufficio Affissioni e Pubblicità privo del potere di rappresentare in giudizio il Comune di Roma.

Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Roma – deducendo "violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4 ter, nonchè della L. 21 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2 lett. a – censura, poi, la decisione impugnata per aver ritenuto illegittima la cartella in mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento.

Entrambi i motivi sono fondati.

In merito al primo, va, invero, rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., 6807/09, 14637/07), il D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni in L. n. 88 del 2005, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, ha disposto che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il citato D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, comma 2, ha esteso ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.

Quanto al secondo mezzo, va, invece, osservato che questa corte ha già reiteratamente puntualizzato (v. Cass. 8613/11) che, in tema di atti tributar, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), il quale dispone che per qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione – e, quindi, anche per le cartelle esattoriali – si debba "tassativamente" indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell’atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, come confermato anche dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito in L. n. 31 del 2008 (norma ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. 58/09, non in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost.) che, nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1 giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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