Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 12-12-2011, n. 45984

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 10 gennaio 2011 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a C.G. la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 9), L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 (capo 22) e all’art. 74 del medesimo decreto (capo 24).

2. Osservava il Tribunale che la misura era stata applicata nell’ambito di un procedimento riguardante un gruppo organizzato, operante nella provincia di Vibo Valentia, dedito al traffico di sostanze stupefacenti incentrato sulla figura di N.A., coinvolto nell’ambito di altro procedimento in una vicenda di usura;

e che le indagini si erano sviluppate attraverso servizi di audio- riprese (che in particolare permettevano di individuare in un capannone ubicato in (OMISSIS), in uso ai fratelli P. e S.B. la base logistica del sodalizio, utilizzata dagli affiliati ad esso per l’occultamente di partite di droga e per la successiva attività di confezionamento), nonchè attraverso intercettazioni di conversazione tra i sodali, progressivamente identificati (evidenzianti chiaramente il loro coinvolgimento nell’illecito traffico, inequivocabilmente riguardante partite di droga), servizi di osservazione di polizia giudiziaria e dichiarazioni testimoniali degli acquirenti, talvolta trovati in possesso di quantitativi di stupefacenti, i quali avevano spesso effettuato individuazioni fotografiche dei cedenti.

3. Con riferimento alla specifica posizione di C.G., il Tribunale in primo luogo osservava che doveva essere disattesa l’eccezione difensiva dì inutilizzabilità dei contenuti delle riprese audio-video per mancato rilascio di copia dei relativi supporti informatici, in quanto le videoriprese non entrano nel genus delle intercettazioni e non soggiacciono quindi alla relativa disciplina codicistica.

Nel merito, il Tribunale, rimandando a una più analitica indicazione degli elementi indiziari alla ordinanza applicativa della misura, rilevava che il coinvolgimento del C. nell’operazione di trasporto di droga dalla Lombardia su ordine di S.P. (capo 9), risultava dalle videoriprese attestanti il suo arrivo nel capannone in (OMISSIS) ove si trovavano gli altri indagati, tra cui in primo luogo, il boss S., e da numerosi conversazioni o contatti telefonici, oltre che da servizi di osservazione di polizia giudiziaria. Quanto agli indizi della partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 24), essi, ad avviso del Tribunale, derivavano dalla ripetuta frequentazione da parte dell’indagato dell’anzidetta base logistica in compagnia degli altri indiziati, dal suo coinvolgimento nella manipolazione e nel confezionamento della droga, dagli stretti rapporti con il boss S.P., con il quale aveva continui e frequentissimi (dell’ordine di più di un migliaio) contatti telefonici, dalla familiarità di rapporti con gli altri sodali, e dall’accennato ruolo di corriere di droga.

Sussistevano poi esigenze cautelari, tali da imporre l’adozione della più grave misura custodiale, in relazione al concreto pericolo di reiterazione criminosa, desumibile dalla gravita dei fatti e dagli stretti collegamenti con ambienti criminali dediti stabilmente al traffico di stupefacenti.

4. Ricorre per cassazione l’indagato, con atto sottoscritto dai difensori avvocati Bruno Ganino e Salvatore Staiano, i quali, con un unico motivo denunciano la violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, e la lesione del diritto di difesa, non essendo stato consentito ai difensori di ottenere copia dei supporti contenenti le riprese audio- video su cui si è fondato il provvedimento cautelare, diritto riconosciuto dalla Corte cost. con sentenza n. 336 del 2008 e ribadito e ulteriormente specificato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza del 22 aprile 2010.

Precisano al riguardo che era rimasta senza risposta la richiesta di accedere a tali documenti informatici e di ottenerne copia presentata alla Procura della Repubblica di Catanzaro l’8 febbraio 2011.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale non dubita che la difesa dell’imputato abbia chiesto alla Procura della Repubblica il rilascio di copia dei supporti delle registrazioni audiovisive, nè che tale richiesta sia rimasta senza riscontro.

Va d’altro canto osservato in via di principio, quanto a questo secondo aspetto, che una volta assolto dalla difesa l’onere di dimostrare che la richiesta di rilascio di copia dei supporti in questione sia stata effettivamente e tempestivamente presentata al P.m., non si può gravare la difesa stessa dell’ulteriore onere di documentare il fatto negativo rappresentato dal mancato riscontro alla richiesta da parte del P.m..

3. Il Tribunale invece ha sostenuto che l’eccezione difensiva di inutilizzabilità dei contenuti delle riprese audio-video per mancato rilascio di copia dei relativi supporti informatici, era infondata, in quanto le videoriprese non entrano nel genus delle intercettazioni e non soggiacciono quindi alla relativa disciplina codicistica.

Tale assunto non può essere condiviso.

Al pari delle registrazioni di conversazioni, anche nel caso di videoriprese, infatti, può dirsi che la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto, e dalla inevitabile interpretazione soggettiva, che di esse si faccia in atti di p.g., ma dal contenuto stesso delle registrazioni, documentate in supporti magnetici o informatici, nulla rilevando che la relativa disciplina non si rinvenga negli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco); posto che ciò che a tal fine conta non sono le condizioni e i presupposti per la legittima attivazione di mezzi di ricerca della prova, ma la idoneità del mezzo documentale a rappresentare adeguatamente il fatto documentato;

aspetto che contraddistingue indistintamente le intercettazioni sonore e quelle visive, o audio-visive (v. Sez. 5, n. 39930 del 24/06/2009, Richiamo, Rv. 245379).

4. In applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, essendosi verificata una lesione del diritto di difesa, cui è stato impedito di accedere al contenuto delle video-registrazioni, la ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, fermo restando che il Tribunale, "non più soggetto ai termini perentori indicati dall’art. 309 c.p.p., comma 10" (Sez. U, Lasala, cit.) dovrà nuovamente prendere in esame il tema relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare applicata sulla base anche delle videoregistrazioni, ove le relative copie siano prodotte in sede di rinvio essendo state messe a disposizione della difesa.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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