T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 12-01-2012, n. 278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del Rettore del 26-5-2008, l’Università degli studi Roma Tre ha indetto una procedura di valutazione comparativa per 49 posti di professore associato, tra cui uno per il settore scientifico disciplinare Ing Ind 28-Ingegneria e Sicurezza degli Scavi. Presentava domanda di partecipazione alla procedura anche l’odierno ricorrente.

A seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione a maggioranza non ammetteva il dott. S. alla discussione delle pubblicazioni, in quanto la sua attività scientifica veniva valutata non coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Uno dei Commissari (Prof. G.) e il Presidente della Commissione (prof. M.) redigevano un verbale con un diverso giudizio" di minoranza" nel senso della ammissione del dottor S. alla discussione delle pubblicazioni. In particolare, il prof. G. segnalava a verbale e con una successiva lettera al Presidente, la mancanza di criteri prestabiliti per la non ammissione alla discussione dei titoli. Peraltro, la procedura continuava fissando la seduta per la discussione dei titoli dei candidati. Successivamente, poiché il prof. G. si dimetteva dalle ulteriori attività della Commissione, questa interrompeva i lavori.

Avverso il verbale della Commissione che disponeva la non ammissione del dott. S. all’ulteriore corso della procedura e avverso tutti i giudizi resi dalla Commissione è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’ art. 4 del D.P.R. n. 117 del 2000; del bando di concorso per mancata fissazione dei criteri per la valutazione comparativa; eccesso di potere per errore nei presupposti; difetto di motivazione; ingiustizia ed illogicità manifesta; violazione dell’art 3 della L. n. 210 del 1998; carenza di motivazione; illogicità manifesta del giudizio collegiale.

Sì è costituita l’Università depositando documentazione.

Alla camera di consiglio del 6-4-2011 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in relazione alla illogicità del giudizio relativo alla non congruità delle pubblicazioni con il settore scientifico disciplinare ING IND 28. All’udienza pubblica del 2-11-2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione. In via preliminare si deve evidenziare che il ricorso è tempestivo, in quanto solo successivamente all’accesso agli atti della Commissione il ricorrente ha avuto conoscenza della avvenuta esclusione, che non risulta mai formalmente comunicata precedentemente. L’accesso agli atti risulta consentito dalla Università in data 18-1-20011. Pertanto il ricorso, notificato il 17 febbraio 2011, deve ritenersi tempestivo.

Inoltre, trattandosi di un giudizio di esclusione dall’ulteriore corso della procedura non ancora conclusa con la nomina dei vincitori, ritiene il collegio che non vi siano controinteressati, rispetto ai quali debba essere integrato il contradittorio.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Con il primo motivo di ricorso si sostiene la illegittimità della procedura, in quanto non sarebbero stati fissati criteri per la non valutazione delle pubblicazioni tali da non ammettere alla successiva discussione dei titoli alcuni candidati.

In primo luogo, né nel bando di gara né tra i criteri fissati per la valutazione dalla Commissione nella seduta preliminare è mai stato fatto alcun riferimento ad un preventivo filtro dei candidati tramite l’esame delle pubblicazioni.

Risulta, infatti, dai verbali della Commissione che tali criteri siano stati fissati in modo generico con esclusivo riferimento a quanto dettato dall’art 4 del D.P.R. n. 117 del 2000: originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; congruenza dell’ attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Ai sensi del comma 7 dell’art 4 del D.P.R. n. 117 del 2000 "al termine della valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla lo svolgimento, secondo quanto previsto dal bando delle seguenti prove: una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate per la copertura di posti di professore associato".

Ai sensi del comma 13 del medesimo articolo al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della L. 3 luglio 1998, n. 210".

Il quadro normativo è chiaro nel richiedere un giudizio complessivo rispetto ai vari aspetti della valutazione comparativa; in particolare per le nomina di professori associati, valutazione dei titoli, prova didattica, discussione dei titoli.

La procedura si conclude, quindi, con la scelta del vincitore sulla base di giudizi complessivi di comparazione di ciascun candidato che investono la pregressa attività didattica, la produzione scientifica, il merito palesato nelle prove scritte ed orali ( Consiglio Stato, sez. VI, 06 luglio 2010 , n. 4300 rispetto ad una procedura di valutazione comparativa per posti di ricercatore).

Le commissioni esaminatrici, quindi, devono esprimono le loro valutazioni comparative mediante un esame complessivo della idoneità dei singoli candidati a ricoprire il posto a concorso sulla base dei titoli, delle pubblicazioni e delle prove espletate.

Nel caso di specie, per il dottor S. è stata operata una valutazione ( negativa) solo limitatamente ad una aspetto della sua attività scientifica.

Ulteriore censura è proposta relativamente alla illegittimità del giudizio reso nei confronti del dott. S..

Il giudizio reso nei confronti del candidato S. di non congruenza della sua attività scientifica con il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura appare in contrasto con le circostanze di fatto; il dottor S. è, infatti, ricercatore nel medesimo settore scientifico disciplinare lng lnd 28.

Inoltre, sia in base alle disposizioni del D.P.R. n. 117 del 2000 sia in base alla costante interpretazione giurisprudenziale la congruenza con il settore scientifico disciplinare costituisce solo uno dei criteri di valutazione dell’attività scientifica dei candidati.

L’art 4 comma 2 lett. c) del D.P.R. n. 117 del 2000, in particolare, si riferisce al criterio della congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano.

La giurisprudenza ha chiarito che, in base a tale criterio, possono essere valutate non solo pubblicazioni scientifiche esattamente rientranti nel settore oggetto della procedura concorsuale, ma anche pubblicazioni congruenti con attività interdisciplinari in cui rientra il settore oggetto del concorso (Consiglio Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705).

Sotto tali profili il giudizio espresso dalla Commissione appare in contrasto con le disposizioni che regolano le procedure di valutazione comparativa, oltre che illogico e irragionevole.

La illogicità e irragionevolezza dei giudizi espressi conduce al travolgimento di tutte le operazioni concorsuali, incluse la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto con annullamento degli atti impugnati.

In considerazione della soccombenza la Amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese processuali pari a Euro 2000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali pari a Euro 2000, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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