Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10810 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Stunt Publicity s.r.l propose ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo dell’imposta comunale sulla pubblicità ed interessi moratori per l’anno 1996.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso e annullò la cartella, sul presupposto dell’intervenuta decadenza del Comune dal potere di riscossione, per intempestiva formazione del ruolo. In esito all’appello del Comune, la decisione fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che riaffermò la piena legittimità della cartella.

I giudici di appello, in particolare: ritennero l’ammissibilità dell’appello escludendo che lo stesso contemplasse inammissibili "nova"; riscontrarono, che la contestata cartella recava iscrizione a ruolo di pretese fiscali oggetto di accertamenti divenuti definitivi ed, altresì, la tempestività dell’iscrizione a ruolo; affermarono l’esattezza della quantificazione dell’imposta, che, trattandosi di pubblicità mediante affissione diretta, era stata correttamente parametrata sulla superficie complessiva degli impianti adibiti all’esposizione dei manifesti (rilevando, peraltro, che, in relazione ad alcuni impianti, su tale quantificazione si era formato giudicato).

Avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso.

All’udienza di discussione, il difensore della società contribuente, allegando documentazione, ha invocato gli effetti di intervenuta procedura di definizione agevolata della lite.

Motivi della decisione

In mancanza di notificazione alla controparte ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, la documentazione allegata dalla società contribuente in sede di discussione, in quanto irritualmente prodotta, non può essere presa in considerazione ai fini della decisione, sicchè le deduzioni su di essa fondate vanno disattese.

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 – denuncia l’invalidità della costituzione in giudizio del Comune nei pregressi gradi del giudizio, in quanto avvenuta in persona del funzionario del Servizio Affissioni Pubbliche e non del sindaco e, dunque, l’inammissibilità del suo appello.

La doglianza è inammissibile, giacchè introduce una questione "nuova", almeno di prospettiva di autosufficienza, posto che, dalla sentenza impugnata, essa non risulta proposta e trattata davanti al giudice del merito e che, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare, altresì, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, (cfr., tra le altre, Cass. 20518/08, 12088/06, 2270/06, 14741/05, 14599/05, 6542/04).

La censura è, d’altro canto, infondata, alla luce di quanto puntualizzato da questa Corte, con la sentenza n. 14637/07.

Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, e 57 – denunzia l’inammissibilità dell’appello del Comune, sul presupposto della novità delle relative deduzioni, in quanto (sembrerebbe) riproducenti difese non proposte nell’atto di costituzione in primo grado, depositato ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, ma solo successivamente.

Il mezzo è inammissibile, in quanto assolutamente carente sul piano dell’autosufficienza, posto che manca in ricorso la benchè minima descrizione dei motivi di appello di cui si assume l’inammissibilità, nonchè dell’atto di costituzione in primo grado e delle deduzioni successivamente svolte. Ciò senza contare che il divieto dei "nova" concerne le domande ed eccezioni in senso stretto e non le mere difese (v. Cass. 18962/05, 7329/03).

Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24 e 25 – rileva che la cartella non recava l’indicazione della consegna dei ruoli, sicchè non potendosi riscontrare la tempestività dell’iscrizione, il Comune doveva ritenersi decaduto dal potere di riscossione.

La doglianza è inammissibile.

Essa è, infatti, rivolta contro l’atto impositivo opposto piuttosto che contro la sentenza impugnata ed è, inoltre, non rispondente al criterio dell’autosufficienza del ricorso, posto che, questo, non rivela se e in che termini l’eccezione di decadenza sia stata proposta in appello.

Con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 – censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’illegittimità della cartella, perchè non recante la sottoscrizione del funzionario responsabile.

Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 – afferma la ricorrenza delle condizioni di obbiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni idonee a giustificare l’inapplicabilità delle sanzioni.

Le doglianze sono inammissibili, giacchè introducono questioni "nuove", almeno di prospettiva di autosufficienza, introducendo temi di decisione che, nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso per cassazione, risultano proposti e trattati davanti al giudice del merito (v. Cass. 20518/08, 14590/05, 13979/05, 6656/04 5561/04).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte; rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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