Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-11-2011) 13-12-2011, n. 46021

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con nota in data 13.10.2011, il Ministero della Giustizia trasmetteva la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata dall’autorità giudiziaria della Repubblica Araba d’Egitto per la designazione della Corte d’appello competete per l’esecuzione, ex art. 724 cod. proc. pen.. In specie, nella suddetta nota si rileva che "la rogatoria formulata dall’autorità estera avente ad oggetto atti che, verosimilmente, devono essere eseguiti in più distretti di Corte di appello".

Dalla predetta nota e dagli atti allegati si rileva che si tratta di separate richieste con le quali lo Stato richiedente avanza domanda di assistenza giudiziaria per il sequestro ed il "congelamento" finalizzati alla confisca di beni mobili ed immobili che si troverebbero in Italia riferibili all’ex Presidente M., a familiari di questi e ad altri soggetti nei confronti dei quali l’autorità giudiziaria egiziana procede per reati di corruzione ed altro.

2. Attesa la mancata specificazione in atti del luogo in cui si trovano i beni oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria – in conformità con quanto richiesto dal Procuratore generale presso questa Corte – deve essere indicata la competenza della Corte d’appello di Roma in forza della competenza residuale che ad essa attribuita.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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