T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 12-01-2012, n. 284

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2009 e depositato il successivo 11 marzo 2009 la Dougle s.r.l. ha impugnato il silenzio formatosi sulla sua domanda di accesso del 7 gennaio 2009.

Espone, in fatto, che l’Associazione Temporanea di Imprese costituita da Mantencoop soc. coop. a r.l., Consorzio Cooperative ed Impregilo Servizi s.p.a. è risultata aggiudicataria della gara bandita da Consip per la fornitura del servizio di gestione integrata degli immobili in uso alle Pubbliche amministrazioni. L’Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) di Monte Porzio Catone ha ritenuto di avvalersi di detta convenzione. La ricorrente ha in subappalto le attività di esecuzione del servizio di manutenzione alle strutture edili e agli impianti elettrici e idrici. Ha aggiunto che pende un ricorso con l’Ati aggiudicataria per l’esatta misurazione del corrispettivo da liquidare. Proprio in considerazione della pendenza di tale gravame ha chiesto alla stazione appaltante di conoscere l’esatto importo delle somme pagate o da pagare all’Ati aggiudicataria, ma non ha ottenuto alcuna risposta.

2. Avverso il silenzio serbato sull’istanza di accesso la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione di legge (artt. 22 e ss L. n. 241 del 1990)

Il diniego tacito di ostensione documentale è illegittimo perché la ricorrente vanta un interesse concreto ed attuale a prendere visione degli atti da cui risulta l’esatto importo delle somme pagate o da pagare all’Ati aggiudicataria.

b) Difetto di motivazione.

Il diniego tacito è illegittimo anche perché dallo stesso non si evincono le ragioni a supporto del mancato rilascio dei documenti.

3. L’Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) non si è costituito in giudizio.

4. All’udienza del 10 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio rileva che la circostanza che la causa, vertente in materia di accesso, sia stata portata in pubblica udienza anziché in camera di consiglio non inficia la decisione, atteso che ai sensi dell’art. 87, comma 4, c.p.a. la trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione. E’ anzi da sottolineare che i termini per la produzione di memorie e documenti per i giudizi da tenere in pubblica udienza sono più lunghi di quelli relativi ai giudizi da portare in camera di consiglio e dunque maggiore è la difesa assicurata alle parti.

Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato al controinteressato, da individuare nella Mantencoop soc. coop. a r.l. Consorzio Cooperative ed Impregilo Servizi s.p.a., cui appartengono dati oggetto dell’istanza di ostensione documentale. Di tale circostanza il Collegio ha dato comunicazione alla ricorrente ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

E’ noto, infatti, che la giurisprudenza, ancora prima dell’espressa previsione contenuta nell’art. 116 c.p.a., aveva chiarito che il ricorso proposto avverso il diniego espresso o taciuto di ostensione documentale dovesse essere notificato anche al soggetto cui la documentazione richiesta si riferisce.

L’Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, con decisione 24 giugno 1999 n. 16, aveva infatti stabilito che la regola della notificazione ad almeno un controinteressato vale anche per lo speciale giudizio d’accesso agli atti amministrativi disciplinato dall’art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241. È naturale che, riferita a tale giudizio, la nozione di controinteressato subisca un adattamento e designi colui al quale si riferiscono i documenti di cui è chiesto l’accesso e che per ciò stesso può avere interesse ad opporsi alla loro visione. Deve peraltro trattarsi di soggetti, come ha stabilito l’Adunanza plenaria, "determinati", ossia soggetti la cui esistenza e la cui identificazione siano certe e note prima dell’accesso.

Sulla questione era intervenuta nuovamente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (18 aprile 2006 n. 6 e 20 aprile 2006 n. 7) la quale, pur non prendendo apertamente posizione circa la natura (diritto soggettivo o interesse legittimo) della pretesa all’accesso ai documenti, sembrava aver optato per la riconduzione del giudizio di cui all’art. 25 L. n. 241 del 1990 al paradigma tipico del giudizio impugnatorio dinanzi al giudice amministrativo, con conseguente rilevanza dell’evocazione formale e preventiva di almeno un controinteressato (se conosciuto o quanto meno riconoscibile) ai fini dell’ammissibilità del ricorso proposto (T.A.R. Toscana, II Sez., 6 novembre 2006 n. 4966). Infatti l’Adunanza plenaria aveva affermato che non contrasta con la qualificazione di vero e proprio diritto soggettivo all’istanza d’accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ad esso correlata ed idonea, nel contempo, ad assicurare la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante e a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati, che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (interesse alla riservatezza di terzi, tutela del segreto, ecc.).

Come si è detto, l’art. 116 c.p.a. (pur non applicandosi alla controversia in esame ratione temporis) ha ribadito che il ricorso contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificato ad almeno un controinteressato.

Tale profilo di inammissibilità esime il Collegio dal disporre l’estensione del contraddittorio all’Inail, che sarebbe stata necessaria stante la soppressione dell’Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), disposta dall’art. 7, primo comma, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e l’attribuzione delle relative funzioni all’I.N.A.I.L., succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al suddetto ente.

Nulla per le spese, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *