Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-11-2011) 13-12-2011, n. 46018

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 3.12.2010 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in giorni dieci di arresto ed Euro sessanta di ammenda la pena inflitta a O.S. per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, accertato il (OMISSIS).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, è stato modificato ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 9, art. 1, comma 22, che punisce l’inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato".

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 16453 del 24 febbraio 2011, hanno affermato che la modificazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari.

Poichè nel caso di specie il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 è stato contestato ad un cittadino extracomunitario irregolare, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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