Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10803 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.N. impugnò la cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, del contributo per l’anno 2006, in relazione ad immobile di sua proprietà insistente nel perimetro di contribuenza consortile, deducendo che nell’anno cui si riferiva la cartella, per la zona (OMISSIS) gli impianti di bonifica non avevano funzionato e non erano state eseguite le opere di manutenzione indicate nel piano di classifica.

In primo grado il ricorso veniva respinto; la decisione era quindi parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale.

Il giudice d’appello, rilevato, tra l’altro, che il Consorzio non aveva fornito prova dell’esecuzione integrale delle opere indicate nel "piano di classifica" e che, peraltro, parte delle opere suddette risultavano positivamente eseguite, in adesione all’originaria istanza subordinata del contribuente, ha rideterminato l’importo dovuto, nella misura del 60% di quanto iscritto a ruolo, per gli immobili situati nell’ambito del territorio comunale di Chignolo Po, Badia Pavese, Ponticelli Pavese e Santa Cristina e Bissone nonchè, nella misura del 50% di quanto iscritto a ruolo, per gli immobili situati nell’ambito del territorio comunale di Costa De Nobili, Pieve Porto Morone, Zerbo, San Zenone e Corteolona.

Nei confronti della sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il consorzio resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la contribuente, deducendo "contraddittorietà: necessità di un beneficio diretto e specifico", censura la decisione per aver ritenuto in parte fondata la pretesa del Consorzio, pur non avendo questo dimostrato i fondi traevano beneficio diretto e specifico dalle opere consortili.

Con il secondo motivo la C., deducendo "errato apprezzamento del valore probatorio di mere dichiarazioni di parte", critica la sentenza per non aver adeguatamente valutato gli elementi probatori.

Il ricorso va disatteso.

Premesso che costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel "perimetro di contribuenza" e di relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica", nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti (cfr. Cass., sezioni unite, n. 11722 del 2010, n. 26009 del 2008 e n. 968 del 1998, nonchè Cass. n. 17066 del 2010, n. 19509 del 2004, n. 661 del 2012, n. 25634 del 2011), occorre rilevare che, nella specie, il giudice di appello ha motivato la propria conclusione, non già sulla base della mera applicazione della regola sull’onere della prova, ma sul presupposto che il Consorzio aveva, almeno in parte e in misura corrispondente al riconosciuto obbligo di contribuzione – positivamente dimostrato in modo sufficiente ed adeguato i fatti costitutivi della propria pretesa, documentalmente attestando, nell’anzidetta misura, esistenza ed operatività delle opere consortili anche a vantaggio dei beni dei consorziati della Bassa Padana.

Ciò posto deve rilevarsi che le doglianze della contribuente, in tutte le loro articolazioni, si rivelano inammissibili, giacchè si risolvono nella richiesta di sindacato in fatto non consentito in questa sede. Invero, a fronte di decisione ancorata, con sintetica ma compiuta motivazione, alle risultanze processuali, con i motivi di ricorso riportati la contribuente, pur apparentemente prospettando vizi di motivazione e violazioni di leggi, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sulla disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da incongruenze logiche, in concreto nemmeno indicate, si sottrae al giudizio di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 22901 del 2005, n. 15693 del 2004, n. 11936 del 2003).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ed atteso che, peraltro, la contribuente, con inevitabili ricadute sul piano dell’autosufficienza del ricorso, non fornisce alcuna specifica descrizione degli elementi che dovrebbero indurre ad una soluzione della vertenza a lui ulteriormente favorevole s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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