T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-01-2012, n. 87

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 10.02.2011 e depositato il successivo 08.03.2011, gli esponenti hanno impugnato il decreto in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità per violazione di legge, essendo stato esso adottato dall’amministrazione sull’erroneo presupposto che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14, co. V – ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 fosse da ricondurre al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter, co. 13, lett. c) del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni in L. n. 102 del 2009.

Con ordinanza n. 558 del 25.03.2011 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale.

Con atti depositati il 12.09.2011 l’Avv.ra Erariale ha comunicato la riapertura, in esito alla ordinanza propulsiva di questo T.A.R., della procedura di emersione di che trattasi, fornendo copia della successiva stipulazione del contratto di soggiorno.

Alla Pubblica udienza del 17.11.2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Come rappresentato dalla difesa resistente, successivamente alla notifica del ricorso i soggetti interessati alla positiva definizione della procedura di emersione di che trattasi, sono stati convocati in Prefettura e hanno così provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Ne consegue che, il decreto di rigetto qui gravato è ormai stato superato dalla nuova situazione venutasi a realizzare con la sottoscrizione del citato contratto, che denota la ripresa del dialogo con l’Amministrazione, approdata alla definitiva conclusione della procedura in esame.

Siffatta situazione appare idonea a rivelare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso.

Nel processo amministrativo, infatti, la pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere adottata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi (anche soltanto strumentale o morale o comunque residua) utilità della pronuncia del giudice (cfr. di recente, Consiglio Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549, per cui la declaratoria in questione riguarda anche l’ipotesi in cui l’atto amministrativo impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti, per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche dal punto di vista di un interesse morale o strumentale).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione della complessità della questione giuridica sottesa al ricorso, approdata all’esame del Supremo Consesso Amministrativo (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10.5.2011 n.7), dopo essere stata affrontata anche dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 28 aprile 2011 in causa C-61/11).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *