T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-01-2012, n. 85

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. H.M.E.E.S. faceva ingresso nel 2009 con visto per lavoro subordinato e stipulava con il Sig. L.C., un contratto di soggiorno, richiedendo alla Questura il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In data 26.1.2011 il Prefetto di Pavia annullava il nulla osta, avendo accertato che il lavoratore, pur in presenza di un decreto di espulsione del Prefetto di Forlì e contestuale ordine del Questore di rilasciare il territorio nazionale, del 19.12.2007, faceva rientro in Italia il 15.6.2009, contravvenendo al disposto degli artt. 4 c. 6 e art. 13 c.13 D. Lgs. 286 del 1998.

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 611 dell’8 aprile 2011 veniva disposta l’acquisizione di documentazione, depositata in data 21 aprile 2011.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come emerge dalla documentazione, l’annullamento del nulla osta al lavoro subordinato è stato disposto in quanto il lavoratore, nonostante fosse destinatario di un decreto di espulsione, ha fatto rientro in Italia.

Questa ipotesi integra la violazione dell’art 13 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 286 del 1998 ed è punito, in base al successivo comma 13, con la reclusione da uno a quattro anni.

L’Amministrazione ha erroneamente ritenuto che tale ipotesi costituisca un reato ostativo all’emersione di cui alla L. n. 102 del 2009.

Sul punto si richiama la sentenza di questa Sezione, n. 2944 del 29.11.2011, in cui è stato statuito che "la condotta di chi, destinatario di una espulsione, rientri nel territorio italiano, senza commettere altre ipotesi delittuose, non appare di tale rilevanza e gravità da giustificare la riconduzione alle fattispecie ostative di cui alla L. n. 102 del 2009".

Per tali ragioni il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione della particolarità del caso in esame, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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