T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-01-2012, n. 84

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Sig. J. ha inoltrato in via telematica, la richiesta di regolarizzazione a favore della Sig. ra Piniero.

Espone che, a seguito di un furto nella propria autovettura, la documentazione veniva sottratta e solo successivamente al 30 settembre 2009, si accorgeva di non aver effettuato il versamento del contributo forfettario.

Pertanto effettuava, in data 8.6.2010, un nuovo versamento.

La domanda di sanatoria veniva quindi respinta, "in quanto non risulta il regolare pagamento del contributo forfettario entro il 30 settembre".

Avverso il rigetto è stato proposto l’inscritto ricorso, producendo tra la documentazione, anche la denuncia del furto.

Con ordinanza n.1606 del 21 ottobre 2011 la domanda cautelare veniva accolta.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

2) Il ricorso è infondato.

L’art 1 L. n. 102 del 2009 prescrive che la dichiarazione di emersione sia presentata entro il termine del 30 settembre 2009, previo pagamento di un contributo forfetario di 500 Euro per ciascun lavoratore.

Al successivo comma 4) si precisa che la dichiarazione deve contenere, "a pena di inammissibilità" " gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3".

Il termine per effettuare il versamento è quindi perentorio.

Stante la chiara formulazione normativa, l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità nella valutazione della singola situazione e, a fronte del mancato rispetto del termine per il versamento, il rigetto dell’istanza è atto dovuto.

Per tale motivo il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

Nel primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione della L. n. 102 del 2009, in quanto il rigetto sarebbe in contrasto con gli scopi della disciplina sulla sanatoria.

Il motivo non è fondato, dal momento che la legge è chiara nello stabile termini perentori per la presentazione della domanda e dei relativi allegati, tra cui la prova del versamento.

La seconda censura riguarda il profilo della mancata notifica: il provvedimento non sarebbe stato notificato alla lavoratrice Sig. ra E.P.F.. Il motivo non ha pregio, dal momento che la mancata e/o non corretta notifica non determina l’illegittimità del provvedimento, bensì incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per impugnare.

Nel terzo motivo si lamenta la violazione degli artt.1 e 3 L. n. 241 del 1990, per assenza della motivazione, nonché l’irragionevolezza e l’ingiustizia manifesta della decisione: sostiene parte ricorrente che il mancato versamento integra un mero errore materiale che non può costituire causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione.

Anche questa censura non ha pregio.

Come si è detto, la disposizione introduce termini perentori, proprio a tutela della par condicio dei soggetti che chiedono la regolarizzazione, della certezza delle situazioni giuridiche, nonché del buon andamento dell’amministrazione, evidentemente pregiudicato se soggetto a continue deroghe o modifiche procedimentali.

Quanto alla motivazione, nell’atto è chiaramente indicata la ragione del rigetto.

Infondato anche il richiamo ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24, 25 e art. 27 Cost., dal momento che nessuna violazione dei diritti fondamentali può ravvisarsi nel caso di specie.

Non miglior sorte ha la richiesta di applicazione analogica degli artt. 5 comma 5, 22 comma 9 L. n. 286 del 1998, in materia di permesso di soggiorno, ove è prevista la possibilità di sanare le irregolarità amministrative.

Non solo i due procedimenti hanno una disciplina distinta e autonoma, per cui non vi è spazio per una applicazione analogica delle disposizioni, ma la violazione di un termine perentorio non può comunque essere considerata una irregolarità sanabile, per le ragioni sopra descritte.

Per tali ragioni, il ricorso va respinto, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della particolarità della situazione di fatto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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