Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-11-2011) 13-12-2011, n. 46008

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 26.11.2010 il Giudice di pace di Gradisca d’Isonzo condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda T. A.M. in relazione al reato di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, art. 21, comma 4, accertato il (OMISSIS).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste denunciando in primo luogo l’incompetenza per materia del giudice di pace per essere competente il tribunale.

Deduce, altresì, la violazione di legge essendo stata inflitta la sola pena dell’ammenda mentre la violazione contestata prevede la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso è fondato. Infatti sono corretti entrambi i rilievi mossi dal ricorrente.

In ordine al reato contestato deve ritenersi competente per materia il tribunale in composizione monocratica non essendo la violazione in oggetto compresa tra quelle di competenza del giudice di pace indicate al D.Lgs. n. 274 del 2000 art. 4.

E’ fondata, altresì, la censura in ordine alla pena inflitta, atteso che il D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32 art. 21, comma 4, prevede la sanzione congiunta dell’arresto e dell’ammenda.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Gorizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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