T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-01-2012, n. 80

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 26.01.2011 e depositato il successivo 24.02.2011, l’esponente ha impugnato il decreto in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità per violazione di legge, essendo stato esso adottato dall’amministrazione sull’erroneo presupposto che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14, co. V – ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 fosse da ricondurre al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter, co. 13, lett. c) del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni in L. n. 102 del 2009.

Con ordinanza n. 690 del 22.04.2011 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale.

Alla Pubblica udienza del 17.11.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo di ricorso la difesa ricorrente rileva come, il reato per il quale v’è stata condanna a carico del ricorrente, ossia l’indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non possa essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione.

La doglianza è meritevole di accoglimento.

Per la positiva definizione della procedura di emersione dal lavoro irregolare il lavoratore extracomunitario irregolare non deve risultare condannato, "anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice" (così, l’art. 1-ter, comma 13, lett. c, del D.L. n. 78 del 2009, conv. dalla L. n. 102 del 2009).

Nel caso di specie, l’esponente è stato condannato dal Tribunale di Modica per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Ebbene, il trattamento sanzionatorio di questa fattispecie di reato è consistito (sino alla recentissima modifica apportata dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89), dalla pena edittale della reclusione da uno a quattro anni (art. 14, comma 5-ter) e dall’arresto obbligatorio dell’autore del fatto colto in flagranza (art. 14, comma 5-quinquies).

In tali evenienze, dapprima la giurisprudenza amministrativa di primo grado e, successivamente, lo stesso Giudice d’appello, hanno ritenuto che tale fattispecie criminosa non fosse sussumibile nella previsione di cui all’art. 381 c.p.p. e, quindi, non rientrasse fra le ipotesi ostative all’emersione indicate all’art. 1 ter, co.13, lett. c) D.L. n. 78 del 2009, conv. in legge dalla L. n. 102 del 2009 (che, come già accennato, richiama i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.).

Su tale querelle interpretativa, approdata all’esame del Supremo Consesso Amministrativo (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10.5.2011 n.7), dopo essere stata affrontata anche dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 28 aprile 2011 in causa C-61/11), il Collegio si permette di rinviare alla copiosa giurisprudenza di questo T.A.R., incline a ritenere non ostativa la su menzionata fattispecie di reato ai fini dell’emersione di che trattasi (cfr., tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, II^, 11.07.2011 n. 1861; id. 24.06.2011 nn. 1713, 1715, 1716, con i riferimenti ivi contenuti alla decisione dell’Adunanza Plenaria cit., nonché alla Corte di Lussemburgo; di recente cfr. anche Consiglio Stato, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2845).

Per le suesposte considerazioni, assorbite le censure non scrutinate, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, adottato sull’unico presupposto della condanna riportata dall’esponente per il reato di cui all’art. 14, co. 5-ter D.Lgs. n. 286 del 1998, erroneamente ritenuta ostativa all’emersione.

Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione della complessità della questione giuridica controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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