Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 03-07-2012, n. 11105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che S.M., quale erede di S.P., ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Perugia, in epigrafe indicato, che ha respinto la sua domanda di equa riparazione, a norma della L. n. 89 del 2001, per violazione dei termini di ragionevole durata del giudizio instaurato nel 1995 davanti al Tribunale di Latina (anche) dal suo dante causa, definito nell’agosto 2007;

che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Rilevato che la Corte di merito ha motivato il rigetto osservando che non vi è prova dell’asserita qualità di erede in capo al S., nè è dato sapere quando è morto l’asserito dante causa, sì che non risulta provato che al momento della morte il giudizio avesse superato una ragionevole durata facendo sorgere in capo al de cuius il diritto all’indennizzo;

che con l’unico motivo di ricorso si denuncia la "violazione dei principi generali di presunzione di successione e di accettazione di eredità e carenza istruttoria", formulando il seguente quesito di diritto: "…se sia ammissibile la produzione in sede di legittimità di attestati di morte dell’avente diritto a cura del successore e se conseguentemente si abbia legittimazione successoria a pretendere il danno non patrimoniale già spettante al de cuius da parte dell’erede istante";

ritenuto che – esclusa la rilevanza nella specie di una presunzione quale quella genericamente evocata in ricorso – il chiaro disposto dell’art. 372 cod. proc. civ., preclude la produzione, in sede di legittimità, di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, che non riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso; che Cass. SS.UU. nn. 8202 e 8203, richiamate dal ricorrente, non hanno evidentemente affermato principi difformi dal suddetto disposto normativo, avendo esaminato le diverse questioni attinenti alla produzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado, nel rito del lavoro ed in quello ordinario;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 865,00 per onorali, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

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