T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 12-01-2012, n. 22 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 05.04.2011 e depositato il 12.05.2011 il signor C.S., sottufficiale dell’Aeronautica Militare, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe con cui il Ministero della Difesa l’ha sospeso dall’impiego per motivi disciplinari per la durata di cinque mesi dopo aver avuto conoscenza di una condanna (con pena sospesa) patteggiata dal ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 e 624 comma 2 bis c.p.

2. Con un unico motivo di gravame, il ricorrente ha lamentato la violazione da parte dell’amministrazione dei termini legali di conclusione del procedimento disciplinare, sia che si ritenga applicabile il termine complessivo di 270 giorni di cui al combinato disposto degli artt. 97 e 120 del D.P.R. n. 3 del 1957, sia che si ritenga invece applicabile soltanto il termine dinamico di cui all’art. 120 D.P.R. n. 3 del 1957 (90 giorni tra un atto e l’altro del procedimento disciplinare).

3. Si è costituito il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

4. Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 13.06.2011.

5. Con ordinanza n. 403 del 17 giugno 2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ritenendo il ricorso assistito da elementi di fumus boni iuris, "in assenza di diverse ed ulteriori deduzioni e/o produzioni documentali da parte dell’Amministrazione resistente".

6. Nessuna delle parti ha ulteriormente integrato la propria produzione documentale e difensiva.

7. All’udienza del 20 dicembre 2011, sentita l’avv. Isabella De Castiglione su delega avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

8. Il ricorso è fondato e va accolto.

8.1. Dal combinato disposto degli artt. 97 e 120 del D.P.R. n. 3 del 1957 si evince il principio per cui l’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della sentenza penale a carico del dipendente incolpato; tale termine complessivo si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l’inizio del procedimento disciplinare, e decorrente dalla suddetta notizia, quello di successivi 90 giorni imposto per la conclusione del procedimento disciplinare (da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 13/05/2011, n. 2941).

A tale principio, peraltro, si fa eccezione nel caso in cui il procedimento disciplinare sia stato attivato a seguito di sentenza di condanna patteggiata, atteso che detta sentenza non presuppone quella completezza nella raccolta degli elementi di prova che è invece tipica del rito ordinario, sicché non può escludersi la necessità di nuovi accertamenti da parte dell’Amministrazione; in relazione a tale ipotesi, pertanto, è principio condiviso che non trovi applicazione il termine perentorio complessivo di 270 giorni decorrente dalla data in cui l’amministrazione abbia avuto notizia della sentenza di condanna del dipendente, bensì esclusivamente il termine c.d. dinamico (più favorevole per l’Amministrazione) previsto dall’art. 120 comma 1 D.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto (Consiglio Stato, sez. IV, 17/05/2010, n. 3128; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 29/04/2010, n. 2090).

8.2. Nel caso di specie, peraltro, i predetti termini (tra loro alternativi) risultano violati entrambi.

8.3. Quanto alla violazione del termine complessivo di 270 giorni di cui al combinato disposto degli artt. 97 e 120 del D.P.R. n. 3 del 1957.

Risulta dalla motivazione dell’atto impugnato che l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza di condanna del ricorrente in data 17.05.2010; ciò comporta che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro l’11.02.2011 (270 giorni dal 17.05.2010); invece il provvedimento disciplinare è stato notificato al ricorrente soltanto il 16.02.2011, quindi tardivamente.

E’ irrilevante che il provvedimento sia stato adottato l’08.02.2011, e quindi prima della scadenza del termine, dal momento l’effetto estintivo della procedura disciplinare si produce non solo con la mancata adozione nei termini della sanzione, ma anche con la notifica tardiva al dipendente, trattandosi di atto a carattere recettizio, considerato, tra l’altro, che la semplice adozione della sanzione disciplinare, se non seguita dalla notificazione, non è idonea a por fine allo stato di incertezza derivante, per il dipendente pubblico, dalla sottoposizione al procedimento disciplinare, mantenendo di fatto invariata, nella sfera giuridica del destinatario, la pendenza del procedimento stesso (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04/05/2011, n. 3836; T.A.R. Puglia Bari, sez. mista, 02/08/2007, n. 1909; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 27/11/2004, n. 8335).

8.4. Quanto alla violazione del termine dinamico di cui all’art. 120, comma 1 D.P.R. n. 3 del 1957.

Dall’esame degli atti di causa si evince che tra la proposta di sanzione (06.10.2010) e l’adozione del provvedimento disciplinare (08.02.2011) sono trascorsi 125 giorni, sicchè risulta abbondantemente superato anche il termine dinamico di 90 giorni – più favorevole per l’amministrazione – previsto dalla norma citata in rubrica.

9. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.

10. Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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