Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 03-07-2012, n. 11099 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che V.A., quale erede di V.S. ed in proprio, ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Napoli, in epigrafe indicato, che ha riconosciuto in suo favore, esclusivamente nella qualità di erede, la somma di Euro 555,00 oltre interessi a titolo di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del giudizio instaurato nel giugno 1995 dal suo dante causa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, che l’ha definito con sentenza del 16 gennaio 2009; che l’intimato non ha depositato difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso si censura il rigetto della domanda di indennizzo iure proprio motivata dal fatto che la costituzione del ricorrente nel giudizio presupposto è avvenuta in data (28 luglio 2008) anteriore di pochi mesi alla emissione della sentenza che l’ha definito: si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1 e art. 13 C.E.D.U.), sull’assunto che gli eredi della parte del processo affetto da ritardo, quand’anche dopo la morte del dante causa non si siano costituiti nel processo presupposto, sarebbero comunque legittimati – in quanto effettivi destinatari della sentenza – a far valere in proprio il diritto all’equa riparazione per il periodo successivo alla morte del predetto;

ritenuto che tale doglianza è priva di fondamento;

che l’orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11; n. 23416/09; n. 2983/08; n. 23939/06), cui il Collegio intende dare continuità, è nel senso che, in caso di morte di una parte, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione di un processo che lo vide parte anche prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, hanno assunto la qualità di parte, e solo ove la fase del processo successiva si protragga in misura irragionevole: non assume cioè rilievo, in relazione al diritto all’indennizzo, la continuità, prevista dall’art. 110 c.p.c., della posizione processuale rispetto a quella del dante causa, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione Europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato per la sola oggettiva irragionevolezza della durata del processo presupposto, ma (cfr. L. n. 89, art. 2) sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi, essendo parte di tale processo, dal suo ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema d’animo subito;

che pertanto, poichè, dopo la assunzione da parte del ricorrente della qualità formale di parte, il giudizio presupposto si è protratto per un tempo del tutto ragionevole (pochi mesi), merita condivisione il rigetto, espresso dalla Corte di Napoli, della domanda di indennizzo iure proprio proposta dal V.;

ritenuto quindi che il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 425,00 per onorali, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

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