Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2011) 13-12-2011, n. 46020

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 11.02.2011 il Gip del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile e comunque rigettava l’opposizione proposta da Z.L.R. avverso l’ordinanza con la quale era stato revocato l’indulto ex L. n. 241 del 2006, già applicato in suo favore, per avere l’anzidetto istante riportato nel quinquennio altra condanna, per delitti non colposi, a pena superiore ad anni due, rilevando: a) il primo provvedimento non era stato preso de plano, come erroneamente affermato dall’opponente, ma in esito ad udienza partecipata; b) effettivamente esso Z. aveva commesso nel quinquennio (e cioè dal marzo al giugno 2008) reati non colposi per i quali aveva riportato condanna con pena superiore ad anni due (sentenza 23.09.2009 a pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per associazione per delinquere e truffa).- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) entrambi i provvedimenti erano stati presi de plano; b) i reati oggetto della sentenza causa della revoca erano stati commessi prima del provvedimento di applicazione dell’indulto.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.- Ed invero l’intero procedimento esecutivo risulta affetto da insuperabili violazioni della legge processuale.- Per la natura delle questioni proposte, per le quali questa Corte di legittimità è giudice del fatto processuale, si rende necessario il diretto accesso agli atti. Orbene, quanto alla prima ordinanza del giudice dell’esecuzione, con la quale veniva revocato l’indulto già applicato allo Z., risulta corretta la notificazione dei relativi avvisi, essendo stato quello all’interessato notificato per compiuta giacenza (ciò forse ha indotto, nell’ottica dello Z., l’idea – errata – che si sia proceduto de plano). In atti, però, non si rinviene il verbale della relativa udienza camerale che -a questo punto- non si può sapere se sia stata effettivamente celebrata. Ciò impedisce, comunque, qualsiasi verifica sulla regolarità, sulla partecipazione dei soggetti necessari e sui contenuti (in particolare le richieste delle parti) della stessa. Quanto alla seconda ordinanza, in data 11.02.2011, trattandosi non di applicazione dell’indulto, ma della sua revoca, l’impugnazione della parte non poteva essere qualificata opposizione e trattata come tale dallo stesso giudice dell’esecuzione, ma ricorso per cassazione, unico rimedio consentito in tal caso. Ciò ha determinato incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione e conseguente nullità del provvedimento impugnato. E’, del resto, del tutto evidente l’incongruenza logica della ordinanza in questione che, dopo avere rilevato che contro il precedente provvedimento era dato ricorso per cassazione, e non opposizione, poi però trattiene l’impugnazione, in sostanza decidendola.- L’annullamento, qui disposto, anche della prima ordinanza impedisce a questa Corte di prendere diretta cognizione dell’impugnazione proposta contro di essa dallo Z..- Si impone, pertanto, annullamento senza rinvio di entrambi i sopra esaminati provvedimenti assunti dal Tribunale di Bolzano cui vanno trasmessi gli atti per nuovo esame dell’istanza del P.M. di revoca dell’indulto già concesso allo Z.. In tale esame dovrà anche essere necessariamente considerato (profilo che non risulta oggetto di valutazione nei provvedimenti impugnati) che ai fini della verifica delle condizioni della revoca, in caso di continuazione, la stessa va scissa, dovendosi vagliare se per un singolo delitto non colposo – e non complessivamente- vi sia stata condanna a pena non inferiore ad anni due (cfr., ex multis, Cass. Pen. Sez. 1, n. 49986 in data 24.11.2009, Rv. 245967, Agnello; ecc), risultando la condanna pronunciata il 23.09.2009 dal Gip di Bolzano a carico dello Z., proposta come causa della revoca, contemplare vari reati unificati in continuazione.- Risulta peraltro del tutto infondata la deduzione del ricorrente in ordine al tempo di concessione, essendo pacifico che il presupposto per la revoca opera a prescindere dal momento applicativo del beneficio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio i provvedimenti di revoca dell’indulto e dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Bolzano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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