Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 03-07-2012, n. 11097 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, C.D., premesso che la Corte, con decreto del 22 giugno 2005, aveva liquidato in suo favore l’equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della durata irragionevole del giudizio iniziato nel luglio 2000 dinanzi al T.A.R. Campania per il periodo sino al 11 aprile 2005, proponeva domanda di equa riparazione per la ulteriore irragionevole durata del giudizio presupposto, definito in primo grado con sentenza depositata il 5 maggio 2007.

La Corte d’appello, ritenuta la mancanza di istanze sollecitatorie da parte del ricorrente e la natura collettiva del ricorso, peraltro avente ad oggetto una pretesa di scarsa consistenza, liquidava il danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole con la somma di Euro 1.200,00 e compensava tra le parti le spese.

Avverso tale decreto, depositato il 22 settembre 2009, C. D. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 19 gennaio 2010, formulando cinque motivi. L’Amministrazione intimata non ha spiegato difesa.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Con i primi tre motivi ci si duole della liquidazione dell’indennizzo, denunziando, con il primo, la violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 C.E.D.U.) per la violazione degli standards europei, con il secondo la violazione dell’art. 2697 cod. civ., con il terzo il vizio di motivazione. Con il quarto e il quinto motivo si censura la statuizione sulle spese, denunciando la violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1 C.E.D.U., artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) ed il vizio di motivazione.

I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, per quanto di ragione. In effetti, il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base europeo di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr, Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), in presenza di specifiche circostanze, e solo per i primi tre anni di durata irragionevole del processo presupposto, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010).

Nella specie, il processo presupposto ha avuto una durata di circa sette anni, ed il fatto che si sia già provveduto a liquidare l’indennizzo per il periodo sino all’aprile 2005 non toglie che, per il periodo successivo, lo scostamento dal parametro europeo di Euro 1000 per anno non si giustifichi, tantomeno mediante il riferimento alla circostanza della proposizione del ricorso unitamente ad altre persone. Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato sotto il profilo esaminato, assorbiti in tale statuizione gli altri motivi.

Sussistono peraltro le condizioni per decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Alla stregua dei criteri esposti, considerato che la durata irragionevole del processo presupposto si è protratta per ulteriori due anni ed un mese circa oltre il periodo già considerato, si ritiene giustificato liquidare per tale ulteriore durata irragionevole un’equa riparazione pari a Euro 2080,00 alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere – come da consolidata giurisprudenza di questa Corte – dalla data della domanda di indennizzo.

Le spese di entrambi i gradi di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione;

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.080,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda. Condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto al giudizio di merito in Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorali e Euro 100,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legittimità in Euro 311,00 per onorati e Euro 100,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – spese generali ed accessori di legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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