Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2011) 13-12-2011, n. 45994 Cause di non punibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 aprile 2009 il Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Cerignola ha dichiarato D.M. colpevole del reato di cui all’art. 81 c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 9 per avere omesso di osservare gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla misura di sorveglianza speciale di P.S., imposti con decreti del Tribunale di Foggia, Sezione Misure di Prevenzione, in data 21 settembre 1999 e 9 dicembre 1999, in plurime occasioni tra il 4 settembre 2003 e il 20 ottobre 2003, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, unificati i singoli episodi nel vincolo della continuazione, l’ha condannato alla pena di mesi sei di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. La Corte d’appello di Bari con sentenza del 7 aprile 2010 ha confermato la decisione di primo grado.

La Corte, a ragione della decisione, osservava che le censure dell’imputato erano limitate al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche; deduceva che, per il principio devolutivo, la causa estintiva della prescrizione, chiesta dalle parti, non poteva operare per essere il termine di prescrizione maturato in grado di appello, per effetto delle sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado, e per essersi formato il giudicato in ordine alla statuizione relativa all’affermazione di responsabilità dell’imputato, e rilevava l’infondatezza delle doglianze dell’imputato in ordine al trattamento sanzionatorio, ostando al più favorevole bilanciamento delle circostanze i plurimi gravi precedenti penali.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.M., che ne chiede l’annullamento senza rinvio sulla base di unico motivo, con il quale deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Secondo il ricorrente, il periodo prescrizionale è maturato in un contesto temporale nel quale non si era ancora formato il giudicato, atteso che il concetto di condanna comprende sia l’accertamento della responsabilità che la determinazione della pena. Per l’effetto, anche se l’impugnazione proposta non aveva riguardato il giudizio di responsabilità ma solo il trattamento sanzionatorio, il Giudice dell’impugnazione doveva rilevare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’esistenza della causa estintiva del reato.

3. All’esito della pubblica udienza del 20 ottobre 2011, la deliberazione della sentenza è stata differita ai sensi dell’art. 615 c.p.p., comma 1, all’udienza odierna, nel corso della quale, dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte, con orientamento costante, ha precisato che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, dep. 28/06/2000, Tuzzolino A., Rv. 216239).

Il concetto di "punto della decisione" ha, rispetto al concetto di "capo della sentenza", infatti, una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un "capo", concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, e coincidenti con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato (accertamento della responsabilità e determinazione della pena). Ad ogni capo, pertanto, corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali si pone come passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ciascun reato, quali l’accertamento del fatto, la sua attribuzione all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio (Sez. U, n. 1 del 2000, Rv. 216239, citata).

2.1. Alla stregua di tali rilievi, il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della sentenza non può essere spiegato con l’utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all’intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione.

Nè il concetto di giudicato è invocabile ai sensi dell’art. 624 c.p.p., comma 1, che riconosce l’autorità del giudicato sia ai capi sia ai punti della sentenza, ma con riguardo limitato alla specifica situazione dell’annullamento parziale disposto da questa Corte, alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle sue statuizioni e ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio (Sez. U, n. 1 del 2000, Rv.

216239, citata).

2.2. E’ coerente con i detti principi, che questo Collegio condivide e riafferma, il rilievo che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere dichiarata finchè il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce.

Consegue che, nella specie, la mancata impugnazione della sentenza, nel punto relativo all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, e la devoluzione da parte dello stesso imputato al Giudice dell’impugnazione dell’indagine riguardante il bilanciamento delle circostanze, hanno fatto sorgere la sola preclusione processuale al riesame del primo punto non impugnato, non ostativa, non essendo intervenuta decisione irrevocabile sull’intero capo, alla declaratoria della prescrizione pacificamente maturata nel corso del giudizio di appello.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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