Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-11-2011) 13-12-2011, n. 46223

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 9 settembre 2010, il G.I.P. del Tribunale di Alessandria convalidava il provvedimento, emesso l’1 settembre 2010 e notificato il 7 settembre 2010, con il quale il Questore di quella città applicava a D.L.G.G. e P.C. le prescrizioni di cui alla L. 401 del 1989, art. 6, imponendo loro l’obbligo di presentazione, rispettivamente per il periodo di un anno e di tre anni, presso il Commissariato di Busto Arsizio mezz’ora dopo l’inizio e mezz’ora prima della fine di tutti gli incontri disputati dalla squadra calcistica Pro Patria.

Avverso tale provvedimento i predetti proponevano separati ricorsi per cassazione di identico contenuto.

Con un primo motivo di ricorso deducevano il difetto di motivazione relativamente all’obbligo di presentazione, non ritenendo sufficiente il semplice riferimento ai fatti riferiti in una comunicazione di notizia di reato e ritenendo necessaria anche la specifica indicazione delle ragioni per le quali non possa ritenersi sufficiente il solo divieto di accesso agli impianti sportivi, specie dopo l’introduzione di specifiche disposizioni, quali quelle relative alla c.d. "tessera del tifoso" volte a regolamentare l’ingresso negli stadi.

Con un secondo motivo di ricorso deducevano la omessa valutazione del contenuto delle memorie prodotte dalla difesa, essendosi il G.I.P. limitato ad indicare di averle esaminate senza alcuna ulteriore osservazione.

Con un terzo motivo di ricorso deducevano l’inesigibilità dell’obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli ed infrasettimanali, stante l’obiettiva difficoltà di una adeguata e tempestiva informazione circa la programmazione di detti eventi sportivi.

Entrambi insistevano, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Come è noto, la L. n. 401 del 1989, art. 6, stabilisce che il questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Il divieto può anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonchè nei confronti di minori.

Alle persone alle quali è notificato il divieto può anche essere prescritto, tenendo conto dell’attività lavorativa, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Il provvedimento questorile, obiettivamente limitativo della libertà personale, necessita di convalida alla quale provvede il G.I.P. territorialmente competente su richiesta del Pubblico Ministero.

E’ di tutta evidenza che la natura del provvedimento impone al giudice un controllo di legalità in ordine all’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa e che non può, pertanto, consistere in una verifica meramente formale (SS. UU. n. 44273, 12 novembre 2004).

Si tratta, nella fattispecie, di un concetto affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. 512/2002) che, ricordando la necessità di un controllo svolto "in modo pieno" dal giudice della convalida, ha anche affermato di aver specificato in più occasioni i caratteri fondamentali del giudizio di convalida, chiarendo che esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura (Sent. 143/1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (Sent. 136/1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (Sent.

144/1997).

Conseguentemente, anche questa Corte, nel ribadire la necessità della motivazione, ha ricordato che i presupposti della convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989, sono: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, nonchè la congruità della durata della misura (Sez. 3^ n. 20789, 3 giugno 2010).

In tema di motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento sulle ragioni di necessità ed urgenza si è ulteriormente precisato che la motivazione sulla necessità non richiede obbligatoriamente formule esplicite, potendosi anche desumere dalla gravità dal fatto in generale e, in particolare, dall’inaffidabilità del destinatario del provvedimento deducibile dalla stessa gravità del fatto ascrittogli o dalla sua pericolosità, poichè è evidente, in tali casi, l’esigenza di assicurare, mediante la presentazione in un ufficio di polizia, l’osservanza del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3^ n. 22256, 4 giugno 2008; Sez. 3^ n. 33861, 5 settembre 2007 Sez. 7^ n. 39749, 24 novembre 2006).

Con riferimento alle ragioni di urgenza, la medesima giurisprudenza ha invece chiarito che la motivazione si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del giudice in relazione a competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria.

Si altresì aggiunto che il requisito dell’urgenza deve essere considerato non già con riferimento agli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma all’attualità o alla prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3^ n. 33532, 1 settembre 2009) e che è sul ricorrente che incombe l’onere di dimostrare che il provvedimento ha avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice provando, così, il proprio interesse al ricorso (Sez. 3^ 22256/08, cit.).

Date tali premesse, si osserva che, nella fattispecie, il provvedimento di convalida del G.I.P. risulta, come osservato anche dal Procuratore Generale congruamente motivato, avendo il giudice, pur attraverso un sintetico percorso argomentativo, adeguatamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo affidatogli dalla legge.

In particolare, l’ordinanza impugnata richiama legittimamente il contenuto del provvedimento questorile e le circostanze che hanno portato alla sua emanazione.

Alla indicazione dei presupposti per l’imposizione dell’obbligo si aggiunge la menzione dell’informativa di polizia relativa alla vicenda delittuosa che vedeva inequivocabilmente coinvolti i ricorrenti in una rissa con un gruppo di sostenitori della squadra avversaria, precisando, così, gli elementi di prova.

Viene, inoltre, ricordato che il reato ipotizzato nei confronti dei destinatari del provvedimento questorile rientra tra quelli che consentono l’attivazione della procedura prevista dalla legge 401/89 ed osservato che la particolare violenza del comportamento attribuito ai ricorrenti ne evidenziava la pericolosità e la necessità di applicazione dell’ulteriore misura dell’obbligo di presentazione, assolvendo così all’onere di indicazione delle ragioni di necessità e di urgenza connesse al rischio attuale e concreto di potenziali turbative dell’ordine pubblico in occasione di successive manifestazioni sportive.

Ne consegue che il G.I.P., lungi dal procedere ad un controllo meramente formale, ha compiutamente esaminato e valutato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’imposizione dell’obbligo oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.

L’infondatezza dei ricorsi emerge anche con riferimento al secondo motivo, laddove si lamenta la violazione del c.d. contraddittorio cartolare che contraddistingue l’esercizio di difesa da parte del diffidato mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni (cfr. Sez. 3^ n. 2471, 17 gennaio 2008).

Occorre a tale proposito ricordare come questa Sezione abbia già avuto modo di rilevare che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione priva di qualsivoglia riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3^ n. 20143, 27 maggio 2010).

Tale condivisibile principio, come chiarito nella menzionata pronuncia, trae origine dall’esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive.

Tale valutazione, viene ulteriormente precisato, può avvenire anche in forma concisa.

Alle considerazioni svolte nella citata decisione (riguardante, peraltro, un caso in cui la memoria, tempestivamente depositata, era stata ignorata dal G.I.P. perchè di fatto non gli era stata resa disponibile) vanno aggiunte le ulteriori considerazioni elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione della sentenza ricordate anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria.

Si è infatti affermato, a tale proposito, che la motivazione da parte del giudice di merito non richiede l’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un’indicazione logica ed adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo. In tal caso le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese (Sez. 4^ n. 1149, 13 gennaio 2006; Sez. 4^ n. 36757, 17 settembre 2004).

Nella fattispecie, il G.I.P. ha chiaramente indicato di aver provveduto all’esame della memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti, procedendo poi, nei termini in precedenza indicati, ad un positivo esame circa la sussistenza dei presupposti per la convalida, così implicitamente riconoscendo l’oggettiva incompatibilità delle deduzioni medesime con la ricostruzione fattuale della vicenda e le valutazioni giuridiche conseguentemente articolate.

I principi dianzi esposti, pertanto, possono essere ribaditi anche con riferimento al provvedimento di convalida del provvedimento questori le impositivo dell’obbligo di presentazione ai sensi della L. n. 401 del 1989, con l’ulteriore precisazione che nell’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, l’onere motivazionale imposto al giudice con riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini può ritenersi assolto anche nel caso in cui, essendosi dato atto dell’avvenuto esame delle stesse, sia chiaramente desumibile dal complessivo tenore del provvedimento che il giudice abbia inteso implicitamente escluderne la fondatezza.

Va infine disatteso anche il terzo motivo di ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere la legittimità dei provvedimenti questorili riferiti anche agli incontri "amichevoli" o comunque diversi da quelli disputati nelle partite di campionato o nei più noti tornei nazionali ed internazionali, ha sempre precisato che il riferimento dell’art. 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3^ n. 13741, 30 marzo 2009; n. 11151, 13 marzo 2009; n. 3437 26 gennaio 2009; n. 47451, 22 dicembre 2008; n. 9793, 8 marzo 2007).

Da ciò consegue, come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, che l’eventuale inesigibilità dell’obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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