T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 12-01-2012, n. 16 Equo indennizzo Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con due istanze in data 23 ottobre 2007, entrambe ricevute dall’amministrazione il 13 novembre 2007, il ricorrente, appuntato dei carabinieri in servizio presso una sede della regione Piemonte, chiedeva di essere sottoposto agli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e all’eventuale liquidazione dell’equo indennizzo per le seguenti patologie: "esofagite da reflusso g.e." e "sciatalgia cronica destra".

La Commissione medica ospedaliera di Torino, con verbale del 18 gennaio 2008, valutava positivamente la prima malattia, ascrivendola alla tabella B, mentre riteneva che non potesse essere presa in considerazione la "sciatalgia cronica destra", trattandosi di "sintomo e non di entità clinica nosograficamente definita".

Il primo giudizio, peraltro, non veniva confermato dal Comitato di verifica per le cause di servizio che, con parere del 4 febbraio 2009, affermava che la patologia del ricorrente si era sviluppata "per anomalie a carattere costituzionale" e non era riconducibile "ai generici invocati disagi di servizio".

L’amministrazione si conformava a tale valutazione e, con decreto del 4 maggio 2010, denegava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità menzionata, respingendo la domanda di equo indennizzo.

Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato, l’interessato (che nulla rileva in ordine al mancato riconoscimento della "sciatalgia cronica destra") contesta quest’ultima determinazione negativa, instando per l’annullamento del provvedimento finale e per l’accertamento della riconducibilità della sua infermità alla tabella A, con riconoscimento di un’invalidità pari al 35-36% e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma dovuta a titolo di equo indennizzo.

L’esponente non articola specifici motivi di gravame; dai contenuti del ricorso si evincono, tuttavia, critiche riferite al merito della valutazione negativa del Comitato di verifica che, comunque, non avrebbe svolto una sufficiente attività istruttoria; a tale riguardo, il ricorrente chiede che siano disposti appositi accertamenti istruttori (verificazione o consulenza tecnica) per verificare l’attendibilità delle operazioni tecniche compiute nel corso del procedimento e accertare la dipendenza da causa di servizio.

Inoltre, l’esponente denuncia la carenza di motivazione del provvedimento finale, nel quale non si sarebbe tenuto conto delle valutazioni della Commissione medica ospedaliera e della discrepanza di giudizio tra questo organo e il Comitato di verifica.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, in rappresentanza del Ministero della difesa: la difesa erariale si oppone all’accoglimento del ricorso con comparsa di stile e deposita copiosa documentazione relativa al ricorso, tra cui un "rapporto circostanziato" dell’amministrazione.

Con ordinanza n. 903 del 3 dicembre 2010, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.

Nelle more del giudizio, la difesa erariale ha prodotto ulteriore documentazione relativa alla posizione del ricorrente.

La difesa di quest’ultimo ha depositato, in data 21 novembre 2011, una "memoria integrativa occorrendo valendo quali motivi aggiunti": tale documento, nonostante l’intestazione, non contiene alcuna nuova censura né l’impugnativa di nuovi provvedimenti ed ha valore, pertanto, di semplice memoria difensiva i cui contenuti non possono essere presi in considerazione stante la tardività del deposito.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 e ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Quanto al merito della valutazione resa nella fattispecie dal Comitato di verifica per le cause di servizio, va preliminarmente rammentato come tale tipo di giudizio costituisca tipica attività di merito tecnico, rispetto alla quale il sindacato esperibile dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di illogicità o di travisamento fattuale eventualmente dedotti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).

Nel caso in esame, gli elementi allegati da parte ricorrente non valgono, neppure in astratto, a configurare la sussistenza dei predetti profili di illegittimità e altrettanto generica è la perizia di parte la quale si sostanzia nel richiamo di massime giurisprudenziali e in generiche affermazioni circa la qualità del servizio svolto dall’interessato.

In presenza di tali presupposti, non può darsi ingresso nel giudizio agli incombenti istruttori richiesti da parte ricorrente, siccome sostanzialmente volti a trasmodare nella sostituzione del giudice, attraverso il consulente, all’organo dell’amministrazione preposto alle valutazioni di merito tecnico (cfr., in analoga fattispecie, T.A.R Friuli Venezia Giulia, 15 dicembre 2005, n. 1028).

Nessuna carenza può riscontrarsi, in secondo luogo, nell’attività istruttoria che ha condotto alla formulazione del giudizio negativo del Comitato di verifica, avendo tale organo, come emergente dal verbale e non contraddetto da parte ricorrente, preso in esame tutti gli atti del procedimento nonché gli elementi connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente e i precedenti di servizio dello stesso.

Infine, per quanto concerne la pretesa carenza di motivazione del provvedimento finale, si osserva che esso è sufficientemente motivato con il richiamo al parere negativo reso dal Comitato di verifica, rendendosi necessaria un’adeguata e congrua motivazione nel solo caso in cui l’amministrazione intenda discostarsi dal medesimo (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 dicembre 2010, n. 4378).

L’amministrazione, in linea di principio, non è tenuta ad esternare le ragioni per cui attribuisce preferenza alla valutazione del Comitato di verifica, rispetto a quella della Commissione medica ospedaliera, in quanto, in materia di equo indennizzo, l’ordinamento vigente non configura una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato di Verifica il compito di esprimere un giudizio conclusivo che si impone all’amministrazione quale momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti (T.A.R Lazio, Roma, sez. II, 5 aprile 2011, n. 2992).

La censura inerente il preteso difetto di motivazione sarebbe, in ogni caso, infondata in fatto in quanto l’amministrazione ha effettivamente tenuto conto della difformità di pareri resi nel corso dell’istruttoria, ritenendo la circostanza non rilevante in quanto l’ascrivibilità alla tabella B della patologia del ricorrente (come da valutazione della Commissione medica ospedaliera) non avrebbe modificato la menomazione dell’integrità fisica complessiva già indennizzatagli, con precedente decreto del 4 febbraio 2009, e non avrebbe quindi comportato un equo indennizzo più favorevole rispetto a quello già percepito.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto.

Considerando il rilievo dell’attività svolta dalla difesa erariale, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente FF, Estensore

Alfonso Graziano, Referendario

Paola Malanetto, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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