Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46251

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento di cui in epigrafe, il gip presso il tribunale di Melfi non ha convalidato l’arresto in flagranza operato dai carabinieri di Barile nei confronti di P.A., B. A. e S.M., con riferimento al diritto di rissa aggravata ed altro.

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica deduce inosservanza della legge penale e carenze dell’apparato motivazionale.

L’attività investigativa, avviata e conclusa nell’immediatezza dei fatti si è avvalsa delle dichiarazioni di P.A., del titolare di un bar e di un avventore dello stesso. E’ stato anche acquisito il certificato medico attestante le ferite riportate dal B., sono stati posti sotto sequestro di indumenti insanguinati, sono state eseguite fotografie degli stessi e delle escoriazioni sul collo di S..

Erroneamente il gip ha ritenuto inutilizzabili per le finalità precautelari le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti da P.. L’arresto poi è stato operato nella condizione di quasi flagranza, come elaborata dalla giurisprudenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio.

Secondo l’art. 350, comma 5 "sul luogo e nella immediatezza del fatto, di ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini… notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini".

E evidente poi (oltre ad essere esplicitamente previsto al cit. articolo, comma 6) che di tali notizie non può essere fatto uso nè per fini cautelari nè, a maggior ragione, nel giudizio di cognizione (al proposito, cfr. ASN 200841040-RV 241367, piuttosto che SU, sent.

1150, dep. 13.1.2009, ric. Correnti, RV 241884, come suggerito dal ricorrente, atteso che tale seconda pronunzia riguarda specificamente la utilizzabilità predibattimentale, ex art. 350 c.p.p., comma 7, delle dichiarazioni spontanee dell’indagato).

Nel caso in esame, le notizie furono assunte da uno dei corrissanti e, senza soluzione di continuità, le indagini furono indirizzate alla ricerca degli altri, che furono trovati mentre recavano indosso ancora le tracce dei reati commessi. Furono raccolte e assicurate anche altre fonti di prova (fotografie ecc).

Ne consegue che, da un lato, ricorreva, come si è detto, la condizione di quasi flagranza, dall’altro, che la pg ha agito nel rispetto delle norme che regolano il suo operato.

Conseguentemente alla decisione assunta, va dichiarata la legittimità dell’arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la legittimità dell’arresto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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