Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-07-2012, n. 11093 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, accogliendo l’appello proposto dall’INPS contro la decisione del Tribunale di Grosseto, ha dichiarato inammissibile, per decadenza dall’azione giudiziaria del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 (come modificato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 e D.L. n. 384 del 1992, art. 4), la domanda di M.B. – non ancora pensionato al tempo della istanza amministrativa – volta ad ottenere la rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a favore dei lavoratori esposti all’amianto. Ha osservato, in particolare, la Corte di merito che la nuova domanda amministrativa proposta dal M. nel vigore del nuovo regime del beneficio previdenziale introdotto con il D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003) non valeva a rimettere in termini l’assicurato e a far decorrere un nuovo termine di decadenza, essendo questa stabilita a tutela dell’esigenza, di carattere pubblicistico, di dare certezza a situazioni risalenti nel tempo, oltre che di preventivo di spesa.

Per la cassazione di questa sentenza M.B. ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. L’INPS e l’INAIL, entrambi intimati, resistono con controricorso. L’INPS ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti dell’INAIL, risultando dagli atti che, nel giudizio di primo grado, l’Istituto era stato dichiarato carente di legittimazione passiva con statuizione non impugnata (e passata, quindi, in giudicato) perdendo, per ciò stesso, la qualità di parte.

2. Nell’unico, articolato motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, assume che la domanda della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, anche se proposta, come nella specie, da un non pensionato, ha, comunque, ad oggetto l’adeguamento della pensione; conseguendone, giusta i principi affermati da Cass. Sez. un. n. 12720/2009, la sua soggezione al solo termine di prescrizione decennale. In via subordinata osserva che, ove ritenuta applicabile, la decadenza potrebbe incidere, al più, soltanto sui ratei di pensione pregressi, situazione quest’ultima non ravvisabile nel caso di domanda del beneficio presentata da un soggetto non titolare di alcuna pensione; in via ulteriormente subordinata sostiene che la sentenza impugnata risulta, comunque, non conforme a diritto laddove ha ritenuto irrilevante la nuova domanda amministrativa.

3. Il ricorso non è fondato.

4. Osserva il Collegio che questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012) si è espressa affermando il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero, come nella specie, da soggetti non titolari di alcuna pensione.

Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle "controversie in materia di trattamenti pensionistici", comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, domandato attraverso la richiesta di applicazione del meccanismo moltiplicatore di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

5. Non conforta la tesi del ricorrente il principio di cui a Cass. Sez. un. n. 12270/2009, dal momento che, con la domanda per cui è causa, non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì, come si è detto, il diritto a un beneficio che, seppure strumentale ai fini pensionistici, è dotato di una sua specifica individualità, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto ( o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico ( basti pensare che l’esposizione all’amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente previdenziale onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’ apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione).

6. Resta da aggiungere che è alla data di tale domanda – necessaria anche nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003), che ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro l’ivi previsto termine con la decadenza dal diritto al beneficio de quo – che deve aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività dell’azione giudiziaria.

7. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, non può, invero, essere valorizzata una nuova domanda presentata successivamente alla già maturata decadenza, funzione delle disposizioni legislative che ne hanno affermato la natura sostanziale essendo quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr.

Cass. Sez. un. n. 12718/2009, in motivazione); funzione che verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della istanza amministrativa (ovvero dell’azione giudiziaria) consenta il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.

8. Quanto al richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza di questa Corte n. 15521/2008, secondo la quale la decadenza da una domanda di riscatto del corso di laurea non ne preclude la riproposizione, è sufficiente osservare che tale affermazione è riferita a una fattispecie ricadente nel regime della decadenza anteriore alle innovazioni apportate dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, quando ancora, cioè, alla decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, si attribuiva carattere soltanto procedimentale e, quindi, tale da non comportare la perdita del diritto tardivamente azionato.

9. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti dell’INAIL e rigettato nei confronti dell’INPS. 10. Ritiene equo la Corte compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, considerato che il ricorrente, pur avendogli notificato il ricorso, non ha assunto alcuna conclusione nei confronti dell’INAIL, mentre, nei confronti dell’INPS, va dato rilievo al solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto di causa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’INAIL e lo rigetta nei confronti dell’INPS; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012
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