Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46249

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nei confronti di A.M. è stata emessa dal tribunale di Modena sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con riferimento ai reati di furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a PU, lesioni aggravate e per il reato ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

Il giudicante ha ritenuto la continuazione tra tutti i reati contestati ad A., considerando più grave tale ultimo reato.

Con il ricorso, ci si duole del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto per quanto di ragione, atteso che, avendo il ricorrente, comunque, posto in discussione il trattamento sanzionatorio, si deve rilevare che esso appare non legale, atteso che l’efficacia diretta nell’ordinamento della direttiva del Parlamento europeo (c.d. direttiva rimpatri) impone la disapplicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, con il conseguente annullamento senza rinvio, per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, della sentenza di condanna. Tanto a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE 28.4.2011, El Didri (cfr ASN 201118586-RV 250233).

La sentenza impugnata va dunque annullata, sul punto, senza rinvio.

Compete al giudice di merito, tuttavia, la rideterminazione della pena, di talchè, in relazione ad essa, la sentenza va annullata con rinvio al tribunale di Modena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato; annulla detta sentenza con rinvio al tribunale di Modena per la rideterminazione della pena per i residui reati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *