Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-07-2012, n. 11092 Previdenza integrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha affermato il diritto degli odierni intimati – tutti dipendenti dell’INPS ed iscritti, fino al 30 settembre 1999, al Fondo per la previdenza integrativa gestito dall’ente datore di lavoro – alla restituzione di quanto trattenuto sulla retribuzione dall’Istituto, a partire dal 1 ottobre 1999, a titolo di contributo di solidarietà del 2% sulle prestazioni integrative maturate a carico del Fondo (soppresso dalla data in questione), ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta interpretando la norma in questione nel senso che il contributo di solidarietà può essere imposto solamente ai titolari di pensione integrativa già in fase di erogazione (dunque ai soli dipendenti per i quali sia cessato il rapporto di lavoro) e non anche al personale ancora in servizio, ancorchè possa vantare la "maturazione" di un certo importo pensionistico alla data del 30 settembre 1999.

Per la cassazione della indicata sentenza l’Inps ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. L’Istituto ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, e sostiene che per prestazioni integrative – sulle quali deve gravare il previsto contributo di solidarietà – devono intendersi (come peraltro, all’evidenza, emerge anche dalla lettura dei lavori preparatori della legge) sia le prestazioni (già) "erogate" agli ex dipendenti alla data del 30 settembre 1999, sia gli importi di pensione integrativa "maturati", a quella stessa data, dai dipendenti ancora in servizio ed iscritti al Fondo, conseguendone la legittimità del prelievo contributivo operato sulle relative retribuzioni.

Nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione l’INPS ha richiamato, a conforto della suddetta opzione ermeneutica, la norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, nella quale si afferma che "Le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa".

2. Il motivo di ricorso è fondato.

3. La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è molto chiara: il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.

4. Sulla questione, del resto, questa Corte si è già più volte pronunciata, affrontando anche la questione della legittimità costituzionale dello ius superveniens appena indicato (vedi Cass. sent. n. 22973 del 2011, n. 237 del 2012, ord. n. 1497 del 2012) ed esprimendo, al riguardo, il seguente, condivisibile principio "In materia di contribuzione previdenziale, la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 19, convertito nella L. n. 111 del 2011, secondo il quale le disposizioni di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto anche dai lavoratori in servizio, è manifestamente infondata – oltre che con riferimento ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU, artt. 111 e 117 Cost., trattandosi di intervento legislativo che, nel fare proprio un plausibile significato della norma, ne realizza effettivamente l’interprelazione autentica ex art. 70 Cost. – anche con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., atteso che la sottoposizione delle retribuzioni dei lavoratori in servizio sia all’imposta sui redditi che al contributo speciale è giustificata in relazione al carattere differenziato della loro posizione previdenziale rispetto a quella della generalità dei cittadini e dei lavoratori".

5. Alla stregua di tale principio il ricorso dell’INPS va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito con il rigetto della domanda proposta dagli odierni intimati.

6. Si compensano tra le parti le spese dell’intero processo in considerazione della problematicità delle questioni dibattute nel contesto dello ius superveniens costituito dalla citata disposizione di interpretazione autentica.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti dell’INPS. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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