Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, il tribunale di Macerata, decidendo su rinvio della corte di cassazione, ha rigettato per la seconda volta, quale GE, l’istanza presentata nell’interesse di C. D. e tendente a ottenere il riconoscimento della continuazione in executivis tra le condanne inflitte con separate sentenze per reati consumati tra il (OMISSIS). Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell’art. 623 c.p.p., in quanto il giudice di rinvio è stato individuato nella medesima persona fisica del magistrato il cui precedente provvedimento fu annullato dalla corte di cassazione. Deduce anche violazione dell’art. 81 c.p., e carenza e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il giudice di rinvio, non ha fatto applicazione dei principi elaborati dalla sentenza di annullamento e non ha tenuto alcun conto della omogeneità della condotta, della vicinanza temporale della commissione dei diversi reati, della parziale identità dei luoghi.

E evidente che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso non può che essere desunta da elementi esterni, ma specifici e concreti. Il GE, viceversa, ha fondato la sua decisione sulla presunta mancanza di adeguata allegazione da parte della difesa, senza specificare a quali concreti elementi abbia inteso far riferimento.

Motivi della decisione

La prima censura è manifestamente infondata, perchè, essendo il provvedimento annullato un’ordinanza e non una sentenza, giudice di rinvio deve essere lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento annullato, nè è necessario che si tratti di diversa persona fisica (ASN 200600043-RV 233060). La seconda censura è fondata.

La prima sezione di questa corte, con sentenza del 3/3/2010, ebbe ad annullare analoga ordinanza emessa dal medesimo giudice rilevando che non era stata fatta corretta applicazione dei principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato in ordine agli elementi sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso tra più reati e dunque della necessità che gli stessi siano considerati come un unico reato, ai sensi dell’art. 81 c.p..

Invero, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, devono essere necessariamente apprezzati la distanza cronologica dei fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto dei detti indici, purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione, il giudice deve accertare se sussista la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (ASN 200001587-RV215937).

Costituisce Jus receptum il principio in base al quale, per aversi unicità del disegno criminoso, occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni, ovvero omissioni sin dal primo momento, almeno nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già sono state deliberate le altre, come facenti parte di un unico progetto.

Il GB, poi, deve trarre il suo convincimento in merito dal contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere in continuazione.

Tanto premesso, è di tutta evidenza che il giudice di rinvio non ha uniformato la sua decisione a tali principi, che pure gli erano stati indicati nella sentenza di annullamento; invero non risulta, dallo stesso provvedimento impugnato, alcun esame delle sentenze di condanna, che sono meramente elencate; di talchè il decidente sembra essersi accontentato dell’esame superficiale ed esterno dei predetti provvedimenti giurisdizionali, finendo per argomentare, in maniera del tutto apparente circa il fatto che la mera continuità cronologica e spaziale degli addebiti e I analogia dei titoli di reato non sono elementi sufficienti per ritenere la sussistenza della medesimezza del disegno criminoso. Il che corrisponde al vero, ma trattasi di principio che non può essere affermato, come si diceva in maniera del tutto astratta vale a dire prescindendo da un’approfondita analisi dei fatti storici oggetto delle sentenze sottoposta all’attenzione del GE. Si impone dunque nuovo annullamento con rinvio al medesimo tribunale per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Macerata per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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