T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 12-01-2012, n. 51

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17.07.2010 il sig. E.C. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il permesso di costruire n. 40/09 rilasciato il 30.10.2009 dal Comune di Pozzolo Formigaro in favore dell’impresa individuale CO.G.EDIL di D.L., nonché l’art. 14 delle N.T.A. del PRGC del Comune di Pozzolo Formigaro

A sostegno della sua domanda il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello del controinteressato, ha lamentato 1) violazione di legge con riferimento all’art. 3 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 380 del 2001, violazione di legge con riferimento agli artt. 1 e 3 della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento di fatti e circostanze e falsa rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.

Con ordinanza n. 661/2010 del 10.09.2010 il Collegio, ritenuto il ricorso assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha accolto l’istanza di sospensiva.

Il 16.10.2010 si è costituito il sig. D.L., deducendo l’inammissibilità, l’irricevibilità, e, in ogni caso, l’infondatezza delle avverse domande.

Con ricorso notificato il 25.10.2010 il medesimo sig. L.D. ha chiesto, a sua volta, al Tribunale di annullare la determina n. 22/2010 del 28.06.2010 con la quale il Comune di Pozzolo Formigaro aveva parzialmente annullato in autotutela il permesso di costruire n. 40/09.

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria e conseguente travisamento, difetto di motivazione, contraddittorietà; 2) in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L.R. Piemonte n. 56 del 1977, dell’art. 3 lettere d) ed e) del D.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, contraddittorietà.

In tale giudizio, contraddistinto dal n. RG. 1277/2010, si è costituito il sig. C.E., proponendo anche ricorso incidentale.

All’udienza pubblica del 23.11.2011 le due cause sono state, infine, trattenute in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere, in primo luogo, disposta la riunione del procedimento RG n. 1277/2010 alla causa RG n. 886/2010: i due giudizi risultano, infatti, connessi, vertendo tra le medesime parti ed avendo ad oggetto provvedimenti incidenti uno sull’altro.

Quanto al ricorso RG n. 886/2010 proposto dal sig. E.C., non meritevole di accoglimento appare l’eccezione di difetto di legittimazione formulata dal controinteressato in relazione al fatto che il ricorrente non avrebbe documentalmente dimostrato, ma solo allegato, di essere proprietario di un immobile confinante con la proprietà Co.G.Edil e di risiedere in tale edificio.

Nel ricorso introduttivo il sig. C., in applicazione dell’art. 40 c.p.a. ha, in verità, correttamente indicato le proprie generalità ed i propri dati, specificando, poi, quanto all’interesse a ricorrere, di essere proprietario di un immobile sito in vicolo M. n. 3, adiacente al lotto per il quale il contronteressato ha ottenuto il permesso di costruire de quo e di risiedere in tale stabile.

Tale circostanza, in realtà non contraddetta neppure dallo stesso controinteressato (che ha eccepito solo la mancanza di prova al riguardo, notificando comunque con successo il ricorso RG n.127/2010 proprio all’indirizzo di via M. n. 3) basta a fondare la legittimazione del ricorrente senza la necessità di ulteriori prove documentali.

Alla luce dell’avvenuta adozione da parte del Comune di Pozzolo Formigaro del provv. n. 22 del 2010, il ricorso proposto dal sig. C. deve, però, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alla parte del permesso di costruire n. 40/09 relativa alla porzione terminale del fabbricato censito al foglio 24, mapp. 539, oggetto non di semplice ristrutturazione, ma di una vera e propria nuova costruzione al posto di un edificio da tempo crollato.

Quanto all’impugnazione dell’art. 14 delle NTA del PRGC del Comune di Pozzolo Formigaro, il ricorso risulta, poi, inammissibile per omessa notifica alla Regione: la giurisprudenza è, infatti, concorde nel ritenere che il ricorso avverso le disposizioni di p.r.g. vada notificato, oltre che al Comune, anche alla Regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. Stato, sez. II, 12.12.1990, n. 358), e che l’omesso assolvimento di tale onere implichi l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. Stato, sez. V, 19.05.1998, n.616; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 17.09.2009 n. 4667)

Per esigenze di completezza il Collegio rileva, comunque, l’infondatezza delle censure rivolte avverso l’art. 14 delle N.T.A.: il riferimento al limite di 5 mc/mq imposto dall’art. 7 comma 1 del D.M. n. 1444 del 1968 non appare, in verità, pertinente al caso di specie, in quanto relativo alle nuove costruzioni, non ammesse nella zona.

L’improcedibilità del motivo riguardante la porzione finale dell’edificio de quo comporta, infine, l’improcedibilità anche della terza doglianza del ricorso RG n. 886/2010, vertente sul mancato rispetto, per tale parte della costruzione, delle distanze dallo stabile vicino.

Infondato, invece, risulta il ricorso RG n. 1277/2010 proposto dal sig. D.L., titolare della impresa individuale Co.G.Edil, avverso la determina n. 22 del 28.06.2010 di annullamento parziale del permesso di costruire n. 40/09.

Contro l’atto impugnato, adottato in autotutela dall’Amministrazione, il ricorrente ha lamentato difetto dei presupposti prescritti dall’art. 21 nonies L. n. 241 del 1990, mancanza di istruttoria e di motivazione nonché erronea qualificazione dell’intervento sulla parte diruta dell’edificio come nuova costruzione e non semplice ristrutturazione.

Tali doglianze non possono essere condivise: da un lato, come affermato dall’orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, "la ristrutturazione edilizia … consiste in interventi di trasformazione di un immobile nel suo complesso, il che non si configura per un immobile che prima sia crollato o sia stato demolito" (cfr. Cons. St., sez. IV, 5.07.2000, n. 3735), quando ci sia soluzione di continuità temporale (in questo caso di diversi anni) tra il crollo e la presentazione del progetto (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 31.10.2007 n. 3493), dall’altro "la errata o insufficiente (non importa se dolosa o colposa) rappresentazione di circostanze di fatto esposte nella domanda e relativi allegati di concessione edilizia posta alla base dell’atto della concessione edilizia, che diversamente non sarebbe stata rilasciata, costituisce da sola ragione sufficiente per giustificare un provvedimento di annullamento di ufficio della concessione medesima, tanto che in tale situazione si può prescindere dal contemperamento con un interesse pubblico attuale e concreto" (Cons. St., sez. IV, 24.12.2008 , n. 6554; cfr. anche TAR Lombardia, Brescia, 20.11.2002 n. 1881; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 4.04.2006 n. 1831).

In presenza, dunque, dell’illegittimità del permesso di costruire n. 40/09 in parte qua, di un interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento (parziale) di tale provvedimento, di un modesto lasso di tempo trascorso dal momento del rilascio del titolo da parte del Comune, dell’elisione, a causa della erronea rappresentazione della realtà fornita alla p.a., di qualsiasi affidamento del privato e di una sufficiente motivazione articolata dall’Amministrazione a seguito di una completa istruttoria, il provv. n. 22 del 2010 risulta immune dai vizi denunciati dal ricorrente.

In conseguenza dell’infondatezza del ricorso deve essere, infine, dichiarata l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal sig. E.C..

In base all’esito del giudizio sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

1. dispone la riunione del ricorso RG n. 1277/2010 alla causa RG n. 886/2010;

2. quanto al ricorso RG n. 886/2010:

2.a dichiara improcedibile il ricorso con riferimento all’impugnazione del permesso di costruire n. 40/09;

2.b dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G.C.;

3. quanto al ricorso RG n. 1277/2010:

3.a rigetta il ricorso principale;

3.b dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

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