Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46247 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 28 febbraio 2011 dalla corte di appello di L’Aquila, con la quale era stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l’appello avverso la sentenza del tribunale della stessa città, che aveva affermato la penale responsabilità del C. per il reato di cui all’art. 473 c.p..

Il C. deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione non potendosi ritenere generici i motivi di appello, nonchè il vizio di notificazione dell’ordinanza notificata al difensore di ufficio.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

In effetti l’ordinanza impugnata è stringatamente motivata, cosicchè non è dato comprendere con precisione per quali ragioni l’atto di appello è stato ritenuto generico.

L’esame dell’atto di impugnazione di cui si discute, consentito a questa corte, evidenzia, invece, l’ammissibilità dell’appello perchè il C., dopo avere brevemente riassunto la vicenda processuale, metteva in dubbio che nei fatti potesse ravvisarsi il delitto di cui all’art. 473 c.p., ritenendo, invece, configurabile il reato previsto dall’art. 474 c.p., non sussistendo elementi per ritenere il ricorrente autore delle falsificazioni.

Inoltre il C., dopo avere rilevato che dalla contumacia non si sarebbero potuti trarre elementi a suo carico, si doleva non solo della affermazione di responsabilità in una condizione di carenza delle prove di colpevolezza, ma anche della eccessività della pena inflitta, tenuto conto che si trattava di un venditore da strada.

Ebbene mancavano i presupposti nel caso di specie per dichiarare inammissibile l’atto di impugnazione in discussione, essendo stati indicati, sia pure concisamente, le ragioni di fatto e di diritto che imponevano un secondo grado di giudizio.

L’accoglimento del motivo principale rende superfluo l’esame approfondito del secondo motivo, che, comunque, appare infondato.

L’ordinanza impugnata deve, allora, essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla corte di appello di L’Aquila per il relativo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di L’Aquila per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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