Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46246

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, la corte d’appello di Genova, decidendo su rinvio della corte di cassazione, ha rideterminato, quale GE’, la pena inflitta a M.N., riconoscendo la continuazione tra diversi reati, oggetto di separate condanne.

Con il ricorso, il difensore del M. deduce mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione poichè l’aumento di pena per il reato giudicato dal tribunale di Genova il 17/3/2005 e confermato dalla corte d’appello della stessa città il 13/7/2007 è stato pari alla pena applicata con le predette sentenze (mesi cinque, giorni 10 di reclusione).

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, atteso che la corte genovese ha determinato la pena complessiva, individuando come pena base quella per il reato commesso di (OMISSIS), nella misura di mesi quattro di reclusione;

ad essa ha aggiunto, a titolo di continuazione, mesi uno giorni 15 di reclusione per il reato giudicato dalla corte d’appello di Genova in data 8/7/2005, mesi uno giorni di reclusione per il reato giudicato dalla corte d’appello di Genova in data 31 5007, mesi due di reclusione per il reato giudicato dalla medesima corte 25/10/2005 e, infine, mesi cinque giorni 10 per il reato giudicato dalla corte d’appello di Genova il 13/7/2007.

Come si legge nello stesso provvedimento impugnato, la pena da ultimo indicata è quella relativa al reato giudicato il 13/7/2007 e, dunque, per mero errore, non è stato operato, in tale ultimo caso, l’aumento per continuazione, ma la pena è stata sommata nella sua interezza. D’altra parte, tale pena appare superiore a quella indicata per il reato più grave: l’errore è dunque evidente.

Il provvedimento dunque, sul punto, deve essere annullato.

L’annullamento va disposto con rinvio dovendo provvedere il giudice di merito alla rideterminazione della pena complessiva.

Giudice di rinvio è la medesima corte di Genova.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all’aumento relativo alla continuazione di cui alla sentenza 13/7/2007 della corte d’appello di Genova, con rinvio a detta corte per la conseguente rideterminazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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