Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società Kedrion spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5 per omesso avviso alla società parte offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero della querela presentata.

Il ricorso è fondato perchè dagli atti, come correttamente rilevato anche dal procuratore generale presso questa corte, non risulta inoltrato alla sopra detta società, già difesa dall’avvocato Manduchi, l’avviso ex art. 408 c.p.p., come espressamente richiesto in sede di presentazione della querela.

E’ stato, pertanto, violato il contraddittorio, fatto che comporta la nullità dell’ordinanza di archiviazione con riferimento ai fatti commessi in danno della Kedrion, restando confermato il provvedimento di archiviazione con riferimento alla querela presentata da M. G. e Ma.Pa..

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai fatti in danno della società Kedrion spa e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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