T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 12-01-2012, n. 8 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor V.M., proprietario ad Ortisei di un appartamento con annesso un appezzamento di terreno pertinenziale, tavolarmente identificato p.m. 1 p.ed. 1941, impugna i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, relativi alla variante del piano urbanistico comunale che ha determinato il riconfinamento della zona residenziale di espansione C3 – Lusenberg 2, estromettendo l’area di proprietà del ricorrente dal piano di attuazione e declassandola a verde privato. Tale variante è stata adottata dal Consiglio comunale in relazione ad un lotto di proprietà di R. ed A. Zubba classificato come verde agricolo, posto ad est della proprietà del ricorrente, su proposta delle stesse Z..

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

1.Violazione degli articoli 7, 8, 10 e 13 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’articolo 19 della legge urbanistica provinciale n. 13 del 1997.

2. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si sono ritualmente costituiti il Comune di Ortisei e la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.

All’udienza in camera di consiglio dell’ 11 gennaio 2011, su concorde istanza delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito.

Alla pubblica udienza del 26.10.2011, in prossimità della quale le parti hanno prodotto memorie difensive, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Giova svolgere una breve premessa in fatto per meglio inquadrare la fattispecie all’esame.

Con deliberazione della Giunta provinciale del 15.12.2008 veniva approvato il piano urbanistico rielaborato del comune di Ortisei, nel quale, tra l’altro, era inserita una nuova zona residenziale di espansione "C3 – Lusenberg 2". Le signore Z., comproprietarie della p.f. 220/3 situata nella nuova zona di espansione Lusenberg, chiedevano al Comune, con lettera 20.4.2009, di provvedere al riconfinamento di detta zona d’espansione, estromettendo una striscia di terreno ad ovest, per evitare che "l’adiacente condominio" entri nella "divisione dei volumi derivanti dalla nuova zona di espansione" e di addivenire ad una permuta di terreni che permettesse loro di compensare la perdita di quel terreno, mantenendo la stessa dimensione di superficie necessaria per il piano di attuazione con la stessa percentuale di cubatura per l’edilizia agevolata.

La Giunta comunale, con Delib. 15 marzo 2010, approvava la planimetria elaborata dal tecnico incaricato dalle Z. ed uno schema di convenzione relativo principalmente alla permuta di terreni tra il Comune e le signore Z., le cui condizioni erano sottoposte alla condizione sospensiva di adozione da parte del Consiglio comunale e successiva approvazione da parte della Giunta provinciale delle modifiche al piano di zonizzazione. Seguiva la delibera del Consiglio comunale del 30.3.2010 con la quale veniva modificato il PUC di Ortisei con il riconfinamento della zona residenziale di espansione C3 – Lusenberg 2 e riclassificazione delle destinazioni urbanistiche delle aree interessate (per quel che qui interessa, trasformando la destinazione di zona di una porzione del terreno pertinenziale dell’immobile di proprietà del ricorrente da residenziale di espansione a verde privato), modificando in tal senso il piano di zonizzazione. Con delibera della Giunta provinciale di data 20.9.2010, pubblicata sul BUR del 9.11.2010, veniva approvata la predetta variante.

Venuto a conoscenza del riconfinamento della zona residenziale di espansione e trasformazione della destinazione urbanistica di una porzione del proprio terreno, operati con la delibera comunale del 30.3.2010, l’ing. M. presentava le proprie osservazioni avverso dette modifiche all’assessore provinciale all’urbanistica con racc. 29.9.2010 ed al Comune di Ortisei in data 6.10.2010.

Con racc. r.r. 18.10.2010 il Sindaco comunicava che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni e la modifica del PUC già approvata, le osservazioni trattate dalla Giunta comunale in data 11.10.2010, non erano state accolte.

In data 2.12.2010 veniva notificato il ricorso all’esame.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in memoria dalla Provincia autonoma di Bolzano, fondata sulla considerazione che le censure rivolte alla variante urbanistica sarebbero derivanti unicamente da attività posta in essere dal Comune e la successiva delibera della Giunta provinciale avrebbe costituito un atto dovuto. Osserva il Collegio come l’eccezione non possa trovare ingresso dato che l’approvazione di una variante al PUC, così come l’approvazione del piano stesso, costituisce un atto a formazione complessa, per cui la Provincia in qualità di parte del procedimento è fornita di legittimazione passiva ed è stata correttamente evocata nel presente giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato per l’assorbente fondatezza del secondo motivo.

Con tale censura il signor M. lamenta eccesso di potere per falso presupposto di fatto, per illogicità manifesta, per disparità di trattamento e per difetto di motivazione.

A supporto e giustificazione della variante al PUC oggetto del presente giudizio si legge: "…Precisato che la richiesta di modifica al piano urbanistico risulta giustificata e nell’interesse pubblico e pertanto può essere sostenuta offrendo la possibilità di edificare in modo più appropriato"… Il riconfinamento con modifica della classificazione del terreno del M. da residenziale in verde privato, quindi, pur costituendo una variante puntuale relativa solo ad una zona circoscritta, non è supportato dalla purchè minima motivazione se non quella generica della sussistenza di un interesse pubblico, peraltro non specificato.

Questo Collegio ritiene, aderendo all’opinione prevalente nella giurisprudenza amministrativa, che il principio generale di non necessitá di motivazione analitica e specifica in materia di pianificazione urbanistica incontri una deroga nel caso in cui venga disposta una variante ad uno strumento urbanistico, limitata, come nel caso in esame, ad un unico determinato terreno: in tal caso, come nel caso in cui la variante incida su aspettative assistite da speciale tutela, si rende necessaria una "puntuale motivazione" (Cfr. TRGA Bolzano 28.2.2003, n. 67; 12.7.2005, n. 257; CdS, sez.IV, 28.12.2006, n. 8050; 21.8.2003, n. 4699 e 5.3.2008, n. 933).

La destinazione di una specifica striscia di terreno di proprietà del ricorrente a verde privato, terreno ricadente in una zona tutta ad uso residenziale di espansione, è priva urbanisticamente di qualsiasi criterio logico e sotto la dizione "riconfinamento" la variante declassa l’area da residenziale a verde privato.

La nuova destinazione urbanistica attribuita a parte del terreno del ricorrente si basa, inoltre, anche su di un errato presupposto di fatto.

Il verde privato, ai sensi dell’art. 17 della normativa del piano urbanistico comunale, viene così definito: "le aree sistemate a giardino o a parco, anche quelle parzialmente edificate, caratterizzate da una vegetazione pregiata, la quale costituisce un connotato particolarmente interessante dell’ambiente urbano, meritevole di essere conservato." Ebbene, da quanto si ricava dalle foto prodotte in giudizio, l’appezzamento di terreno in oggetto (incolto) non riveste indubbiamente le caratteristiche necessarie per essere destinato a verde privato, classificazione atta a tutelare un parco od un giardino con particolari connotazioni di piante pregiate o quanto meno esteticamente gradevoli atte ad abbellire la zona in cui si trovano, che perde così la connotazione solo privatistica assurgendo a patrimonio collettivo che non deve essere sacrificato ad altri scopi.

Dopo tale modifica detta striscia di terreno e quella adiacente di un’altra condomina sono gli unici terreni ad avere la destinazione a verde privato, operazione che appare assolutamente priva di una logica urbanistica, che in ogni caso, non è stata per nulla esplicitata.

Il tecnico incaricato dalle controinteressate dichiarava, nella domanda di riconfinamento della zona di espansione, inoltrata al sindaco ed alla Giunta comunale in data 20.4.2009 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), che la proposta era atta ad evitare "che l’adiacente condominio entri se pur in minima parte nella divisione dei volumi derivanti dalla nuova zona di espansione" e per compensare la perdita del terreno estromesso dei vicini, proponeva al Comune una modesta permuta con dei terreni dell’amministrazione. Ed invero da tale istanza, che sfocia nei provvedimenti impugnati, emerge a chiare lettere l’interesse delle controinteressate Z. ad estromettere il terreno in questione dall’attuazione del piano di espansione, con conseguente impossibilità del ricorrente di poter far valere i propri diritti, anche con riguardo alle altezze ed alle distanze degli edifici, ed al mantenimento della superficie del lotto necessaria per il piano di attuazione, proprio attraverso il declassamento a verde privato del terreno del vicino.

Tale quadro fattuale esclude l’interesse pubblico ed il sacrificio imposto al privato ricorrente a favore di un altro privato, e non della collettività, integra l’eccesso di potere come lamentato e concorre, unitamente agli elementi sopra esaminati, a determinare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e di conseguenza vanno annullate la delibera del Consiglio comunale di Ortisei del 30.3.2010 e la delibera della Giunta provinciale di Bolzano del 20.9.2010, in parte qua. L’annullamento dell’atto complesso di approvazione della variante al piano urbanistico di Ortisei, per la parte relativa ai terreni oggetto del ricorso in esame, con riclassificazione della destinazione urbanistica delle aree interessate, determina la caducazione di tutti i provvedimenti conseguenti a quelli annullati.

Le spese del giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. In considerazione della diversa posizione della Provincia rispetto al Comune nell’assunzione dei provvedimenti oggetto di gravame si ritiene che le spese di giudizio possano, però, essere compensate tra il ricorrente e la Provincia.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla:

la delibera del Consiglio comunale di Ortisei n. 25 del 30.3.2010;

la delibera della Giunta provinciale n. 1542 del 20.9.2010, per la parte che concerne l’approvazione della delibera del C.C. di Ortisei del 30.3.2010 relativa alla ridelimitazione della zona residenziale di espansione C3 – Lusenberg 2, con recepimento d’ufficio da parte del piano d’attuazione del confine tra le due zone.

Condanna il Comune di Ortisei e le controinteressate Z. (queste ultime in solido tra loro) a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio nella misura dell’importo di Euro 3000,00 (tremila/00) a carico di ciascuna delle suddette parti, oltre ad IVA, CNPA e spese generali nella misura del 12,50 % ed il Comune di Ortisei a rimborsarle il contributo unificato.

Compensa le spese tra il ricorrente e la Provincia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente

Marina Rossi Dordi, Consigliere, Estensore

Hans Zelger, Consigliere

Peter Michaeler, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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