Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-07-2012, n. 11077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

All’avv. A. G.P. venne contestata la scorrettezza, la negligenza e l’abuso commessi ai danni di propria cliente, sig.ra M.E., che, afflitta da insostenibili rate di mutuo (pari al 50% del totale) contratto per la casa coniugale, si era a lui rivolta, previo pagamento di piccoli anticipi di onorari, ricevendo l’invito ad interrompere il pagamento delle rate e l’assicurazione che avrebbe proposto ricorso per le modifiche delle condizioni di separazione. Tale ricorso, anche a cagione dei differimenti imposti al fine di ottenere il versamento anticipato di altre quote di onorario, venne sol tardivamente proposto. Su tali basi il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crema ha quindi inflitto la sospensione per mesi otto. Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 30.12.2011 ha quindi rigettato il ricorso dell’avv. A.P. G. sol riducendo a mesi quattro la sospensione irrogata. Il Consiglio, nella decisione, ha premesso che il quadro della prova della sussistenza degli addebiti doveva considerasi indiscutibile sulla base delle dichiarazioni della M. e delle ammissioni dell’incolpato e che, di converso, era totalmente mancata alcuna iniziativa difensiva del professionista, che avrebbe dovuto e potuto addurre fatti e circostanze a sè favorevoli e che in tal senso non aveva operato.

Per la cassazione di tale decisione – notificata il 24.2.2012 – vi è ricorso del G. notificato al COA di Crema, al P.M. in sede ed al P.G. di Brescia il 22.3.2012 che denunzia l’indebita disapplicazione di principii penalistici da parte del CNF in tema di onere della prova dell’addebito, onere illegalmente quanto contraddittoriamente riversato sul ricorrente G.. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che debbasi dichiarare la inammissibilità del ricorso senza che assuma rilievo la mancata evocazione in questa sede, oltre al CO.A., parte necessaria perchè autorità adottante l’atto amministrativo sanzionatorio ed all’Ufficio del P.M. circondariale e distrettuale, anche del P.G. presso la Cassazione, definito anch’esso parte necessaria dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56 (Cass. S.U. n. 26182 de 2006 e n. 15852 del 2009): ed infatti, considerazioni di rilevanza assorbente (già formulate, tra le altre, nella decisione 6826 del 2010 di queste S.U.) impongono la decisione immediata: il rispetto del primario principio della ragionevole durata del processo in presenza di una evidente ragione di inammissibilità del ricorso, impone invero di definire con immediatezza, attraverso la necessaria pronunzia di inammissibilità, il ricorso stesso senza che si debba pervenire allo stesso esito definitorio dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti del P.G. vieppiù considerando che la presenza di tale parte pubblica è stata comunque assicurata in sede di pubblica udienza.

L’inammissibilità del ricorso discende dalla assenza nell’impugnazione di alcuna precisa e percepibile formulazione di denunzie di violazioni di legge, imposta dall’art. 366 c.p.c., n. 4:

da un canto si addebita al CNF di aver formulato, con riguardo all’onere della prova della addotta linea difensiva gravante a carico dell’incolpato, una affermazione contraddetta dal proprio precedente del 27.7.2010 e dall’altro canto si ribadisce la sussistenza di tale "contrasto" con riguardo alla indebita sopravalutazione delle dichiarazioni della parte "denunziante". Non si scorge quindi traccia alcuna di una contestazione di difformità del decisum da alcun parametro normativo o da alcun canone deontologico alla specie applicabile. E la stessa contraddizione – elemento logico di un plausibile vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 – viene riportata non nell’ambito della tenuta logica "interna" della decisione ma nella prospettiva di un incomprensibile "obbligo di coerenza" con i propri precedenti.

Ma quand’anche si potesse ritenere che la decisione del CNF sia stata denunziata per violazione dei principii in tema di onere probatorio dell’incolpato in sede disciplinare, non per questo la censura raggiungerebbe la soglia dell’ammissibilità.

In realtà la decisione del CNF contiene una corretta motivazione principale (quella per la quale i fatti ascritti erano provati dalle dichiarazioni della denunziante, le quali erano in parte riscontrate per tabulas, ed erano in parte ammesse, senza che ex adverso si fossero contestate in via specifica) ed una discutibile ulteriore ratto, quella per la quale una volta trasmesso l’esposto al professionista in fase di indagini del COA la mancata formulazione di difese e contestazioni comportava un aggravio della posizione processuale dell’incolpato, cui non sarebbe più consentito innanzi al CNF addurre e dedurre.

Tale ratto certamente è discutibile perchè trasferisce innanzi alla fase giurisdizionale (il CNF) conseguenze di carenze probatorie della fase amministrativa. Certo è però che il ricorso per cassazione si limita a censurare in modo (ut supra) aspecifico e del tutto privo di autosufficienza la pretesa incoerenza "giurisprudenziale" della affermazione completiva sull’onere difensivo anticipato, ma, quanto alla prima autonoma ratio deciderteli, quella per la quale il compendio probatorio acquisito sarebbe stato costituito dalle dichiarazioni della cliente riscontrate da elementi documentali, logici e da parziali ammissioni, essa è del tutto sfuggita a qualsivoglia censura.

Non è luogo a regolare le spese in difetto di difese degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle S.U., il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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