Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46219

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.S. propose appello avverso l’ordinanza 8.2.2011 con cui la corte d’appello di Palermo aveva rigettato la sua istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip di Palermo il 19.12.2009 in relazione a due fattispecie di reato ex artt. 609 bis e 609 ter c.p.. L’appello era fondato sul tempo trascorso e sulla conclusione del processo di primo grado.

Il tribunale del riesame di Palermo, con l’ordinanza in epigrafe, dichiarò inammissibile l’appello osservando che gli stessi due elementi prospettati dalla difesa erano stati ritenuti irrilevanti in altro procedimento di appello ex art. 310 c.p.p., dalla ordinanza del medesimo tribunale del riesame 19.11.2010, divenuta definitiva, sul cui contenuto si era formato il giudicato cautelare, senza che fossero stati dedotti elementi nuovi.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo che non vi era preclusione essendo stata prospettata l’inadeguatezza della misura in riferimento al tempo decorso dall’inizio della sua esecuzione e che le esigenze cautelari richiedono una costante rivalutazione in ordine al concreto protrarsi della loro sussistenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare" (Sez. 5, 2.2.2010, n. 16425, Iurato, m.

246868; Sez. 2, 26.9.2007, n. 39785, Poropat, m. 238763).

Nella specie l’imputato non aveva indicato – e continua a non indicare nemmeno con il ricorso – nessun elemento nuovo in ordine al mutamento delle esigenze cautelari sopravvenuto dopo la precedente ordinanza del tribunale del riesame del 19 novembre 2010 di rigetto di analoga istanza fondata sui medesimi elementi.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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