Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-07-2012, n. 11076 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte dei Conti – sezione Friuli Venezia Giulia con sentenza 16.6.2008 riconobbe a S.M. – titolare di pensione diretta dal 1991 e di reversibilità dal 1984 – il diritto alla indennità integrativa speciale, per l’intero, sui due trattamenti. Venne proposto appello dall’INPDAP e la Corte – sezione centrale – nel contraddittorio della S. con sentenza 19.1.2011 ha riformato la prima decisione e, sulla base della più recente giurisprudenza delle Sezioni Riunite e delle pronunzie della Corte Costituzionale, in linea con il disposto della L. n. 296 del 2006, sopravvenuto art. 1, comma 776, trattandosi di trattamenti anteriori all’1.1.1995, ha statuito essere ammesso il cumulo nella sola misura necessaria a conseguire l’integrazione al minimo della seconda pensione. Per la cassazione di tale sentenza la S. ha proposto ricorso con articolata impugnazione del 16.12.2011, non resistita da INPDAP, ricorso che in due motivi denunzia la violazione di legge commessa (anche ad opera della sentenza convalidante di Corte Cost. 197 del 2010), l’iniquità dei risultato attinto e la contraddizione logica dell’argomentare.

Motivi della decisione

Il ricorso appare al Collegio indiscutibilmente inammissibile.

Nessuna censura viene infatti proposta sulla spettanza al giudice delle pensioni della giurisdizione nella controversia in disamina nè vengono sottoposti a questa Corte alcuna ipotesi di eccesso dai suoi limiti esterni nè, tampoco, di indebito rifiuto di somministrare la tutela richiesta: vengono infatti articolate solo doglianze ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare il primo motivo, contestato in fatto che la S. raggiunga il trattamento minimo INPS, ha ricordato i contrastanti arresti delle stesse Sezioni Riunite del Giudice delle pensioni, ha sottoposto a critica ferma il preteso revirement della Corte Costituzionale con la sentenza 119 del 2008 rispetto al proprio precedente orientamento ed all’uopo ha interamente trascritto – dalla pagina 8 alla pagina 26 del ricorso – un contributo della dottrina alla valutazione di tale pronunziato.

Quanto al secondo motivo, incomprensibilmente rubricato con la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dell’art. 111 Cost., si applica a denunziare una contraddizione tra argomenti adottati dalla sentenza 19.1.2011 e precedente giurisprudenza (che essa invoca a sostegno ma con la quale la decisione in disamina sarebbe stata invece in rapporto di discontinuità). La censura, di ardua comprensione, si conclude poi con la affermazione per la quale la motivazione risulterebbe "…alquanto contraddittoria ed insufficiente appalesandosi iniqua negli esiti decisori").

Il ricorso, pertanto, al di là della confusione degli argomenti addotti, che ne metterebbe in discussione la sua ammissibilità ove fosse proposto contro una decisione del giudice ordinario, non offre alcun margine per far ritenere denunziati vizi compresi nell’ambito di cognizione dell’art. 362 c.p.c., comma 1, e quindi devesi dichiarare inammissibile là dove invoca un sindacato sugli errores in judicando commessi dal giudice delle pensioni (da ultimo S.U. 4769 del 2012). Non vi è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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