Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46218 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe il GIP del tribunale di Monza, quale giudice dell’esecuzione, decidendo de plano, rigettò l’istanza di G.D. volta ad ottenere la revoca, ex art. 673 c.p., della condanna di cui alla sentenza di patteggiamento 6.11.1998, concernente il reato depenalizzato di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 2, comma 3, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516.

Il G. propone ricorso per cassazione deducendo: a) mancato rispetto della procedura dell’incidente di esecuzione, essendo stata la pronuncia (di rigetto e non di inammissibilità) adottata in assenza del contraddittorio; b) che erroneamente il giudice non ha tenuto conto che è stato abrogato il principio della ultrattività della norma penale tributaria e che la già dichiarata estinzione del reato non fa venir meno l’interesse alla revoca della sentenza di condanna; c) mancanza di motivazione.

Motivi della decisione

Il primo ed assorbente motivo è fondato.

Difatti, pur essendo già intervenuta declaratoria di estinzione dei reati ex art. 445 c.p.p., vi è interesse del G. alla pronuncia, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La sentenza che abbia applicato una pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., con riguardo ad un fatto successivamente depenalizzato, deve essere revocata in applicazione dell’art. 673 anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui all’art. 445, comma 2: dopo tale estinzione infatti – per il combinato disposto degli artt. 686, 687 e 689 c.p.p. – residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati, e tale iscrizione costituisce effetto penale della condanna (alla quale si equipara a questo fine l’applicazione di pena), l’interesse alla cui rimozione legittima dunque la revoca della sentenza" (Sez. 3, 15.4.2002, n. 7088, Candido, m. 221692).

Nella specie, pertanto, non si verteva in una ipotesi di inammissibilità per difetto di interesse, nè per manifesta infondatezza e neppure per mera riproposizione di istanza già rigettata. Del resto, l’istanza è stata rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile. Il giudice quindi non poteva provvedere de plano ma avrebbe dovuto fissare l’udienza camerale ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 3. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame.

Gli altri motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Monza per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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