Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46217

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.P. chiese la revisione della sentenza 28.11.2009 del tribunale di Lagonegro che lo aveva condannato per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181. La richiesta era fondata sulla esistenza di nuove prove (dichiarazioni del precedente proprietario del fondo) e successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

La Corte d’appello di Catanzaro, con l’ordinanza in epigrafe, pronunziando de plano, dichiarò inammissibile la richiesta.

Il C. propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 634 c.p.p., comma 2. Lamenta che la corte d’appello ha deciso de plano previa acquisizione del parere del Procuratore generale, che però non è stato mai notificato all’interessato pur dandosene atto nel provvedimento impugnato. La corte d’appello ha di fatto dato una anticipazione del giudizio di merito snaturando la funzionalità della verifica in limine e privando arbitrariamente l’interessato del contraddittorio. Infatti, il giudizio sulla ammissibilità della richiesta di revisione avrebbe dovuto limitarsi ad una valutazione in astratto sulla sussistenza dei presupposti per la riapertura del processo, mentre in realtà la corte d’appello ha compiuto un esame riservato alla fase del contraddittorio.

Motivi della decisione

All’odierna udienza è pervenuta regolare dichiarazione di rinuncia al presente ricorso per cassazione sottoscritta dal ricorrente C.P. ed autenticata dal difensore avv. Loredana Carnevale.

Ai sensi dell’art. 591 c.p.p., il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p, segue la condanna del ricorrente alle spese ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, si ritiene congruo fissare in Euro 500,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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