Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46216

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il giudice del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, applicò a C.M. e M.D. la pena concordata tra le parti per reati edilizi e per quello di violazione dei sigilli, con la sospensione condizionale della pena e l’ordine di demolizione delle opere abusive.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Palermo ha proposto appello lamentando che il giudice avrebbe dovuto subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive.

La corte d’appello di Palermo, con sentenza 29.11.2010, ha dichiarato inammissibile l’appello e, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte.

Motivi della decisione

La doglianza relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena non subordinata alla demolizione delle opere abusive è, ancor prima che manifestamente infondata, inammissibile perchè, dopo la pronuncia di una sentenza di patteggiamento che ha recepito l’accordo tra le parti e sul quale il giudice ha già esercitato il suo controllo, non è consentito neppure al Procuratore generale porre in discussione con una richiesta di impugnazione il consenso del rappresentante della pubblica accusa alla decisione adottata.

L’accettazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, condizionata al suddetto beneficio, comporta infatti che l’organo del PM, nell’ambito della propria competenza, ha ritenuto che la pretesa punitiva dello Stato, da lui rappresentata, potesse essere soddisfatta con la statuizione concordata, tanto più che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive non è imposta da nessuna norma di legge. Se il pubblico ministero o il giudice non avessero ritenuto soddisfacente la proposta di patteggiamento dell’imputato (subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena) avrebbero potuto non accoglierla procedendo con il rito normale.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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