Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-07-2012, n. 11073 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 416/2008 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche – adita dal Procuratore regionale nei confronti della s.r.l. Bacalini e della s.r.l. OR.M.A. Group, con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. – dichiarò inefficace nei confronti della Regione Marche la vendita con cui la prima società aveva alienato all’altra un ramo di azienda: ritenne che l’atto fosse stato posto in essere per eludere le ragioni di credito della Regione, derivanti dalla responsabilità amministrativa, intanto affermata dallo stesso giudice contabile, nella quale era incorsa la s.r.l. Bacalini per l’indebita percezione di un contributo a fondo perduto.

Impugnata dalla s.r.l. OR.M.A. Group e dalla s.r.l. Bacalini, la decisione è stata confermata dalla terza sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, che con sentenza n. 386/2011 ha rigettato il gravame, disattendendo tra l’altro l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dagli appellanti, che già era stata respinta dal primo giudice.

Contro tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la s.r.l. Bacalini e la s.r.l. OR.M.A. Group, ognuna in base a un motivo. Il Procuratore generale presso la Corte di conti si è costituito con separati controricorsi.

Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno de suo ricorso la s.r.l. Bacalini deduce che la cognizione della controversia compete al giudice ordinario, davanti al quale, secondo la ricorrente, il pubblico ministero contabile è legittimato ad agire in revocatoria dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 174, il quale altrimenti contrasterebbe con gli artt. 25, 103 e 108 Cost., anche perchè assoggetterebbe alla giurisdizione della Corte dei conti le posizioni giuridiche soggettive di terzi estranei al rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

L’assunto non è fondato.

La disposizione richiamata dalla ricorrente – la quale stabilisce che "al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro 6, titolo 3, capo 5, del codice civile" – è già stata intesa da questa Corte regoiatrìce come attributiva delle cause come quella di cui si tratta alla giurisdizione contabile: v. Cass. s. u. 22 ottobre 2007 n. 22059, con la quale è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che pure in quella sede era stata prospettata.

Da questo indirizzo non vi sono ragioni per discostarsi – nè del resto ne è indicata alcuna nel ricorso, nel quale il suddetto precedente viene ignorato – stante la sua coerenza con la lettera e con lo scopo della norma da cui è stato tratto: essa è stata inserita nel corpo della disciplina dei giudizi di pertinenza della Corte dei conti; conferisce la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, il quale è abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito;

è destinata a "realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali", di carattere accessorio e strumentale rispetto a quella apprestata mediante le azioni di responsabilità erariale; trova quindi la sua "copertura" nell’art. 103 Cost., nonostante il coinvolgimento di diritti di terzi, poichè attiene comunque alle "materie della contabilità pubblica" riservate alla giurisdizione della Corte dei conti.

Con il ricorso proposto dalla s.r.l. O.R.M.A. Group si sostiene che la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche ha superato i limiti esterni della giurisdizione contabile, poichè all’udienza del 22 gennaio 2008, pur se il procuratore della s.r.l.

Bacalini aveva dichiarato l’intervenuto fallimento della propria rappresentata, ha mancato di disporre l’interruzione de processo e ha poi pronunciato la propria sentenza il 20 novembre 2008, prima del passaggio in giudicato, sopravvenuto il 4 agosto 2009, di quella di revoca della dichiarazione di fallimento: la perdurante operatività della procedura concorsuale aveva comportato, a dire della ricorrente, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario e della competenza al tribunale fallimentare, davanti al quale la Regione Marche avrebbe dovuto "insinuare" il proprio vantato credito e il curatore del fallimento proseguire o promuovere l’azione ex art. 2901 cod. civ..

Neppure questa tesi può essere accolta, sia perchè la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore (Cass. s. u. 16 maggio 2008 n. 12371) sia perchè si tratterebbe comunque, in ipotesi, di un difetto di giurisdizione temporaneo, ormai cessato al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata e inidoneo pertanto a comportarne la cassazione (Cass. s. u. 16 aprile 2009 n. 8999).

Le ulteriori doglianze formulate dalla s.r.l. O.R.M.A. Group, circa la "distorsione processuale" derivata dalla mancata dichiarazione di interruzione del processo, attengono semmai a errores in procedendo ininfluenti sulla giurisdizione, sicchè non possono avere ingresso in questa sede.

Rigettati pertanto i ricorsi, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.

Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, stante il carattere di parte in senso soltanto formale del pubblico ministero contabile.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi; dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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