Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-07-2012, n. 11072 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 novembre 2005 i Tribunale di Salerno – adito da C.A. e da altri 45 impiegati in servizio presso la Corte d’appello di Salerno, con domanda intesa ad ottenere la dichiarazione del loro diritto alla inclusione della cd. indennità di amministrazione nella base di calcolo delle loro future pensioni – ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto Ministero della giustizia, ritenendo che la cognizione della controversia competesse alla Corte dei conti.

Impugnata dagli originari attori, a decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Salerno, che con sentenza dell’11 giugno 2008 ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso le parti davanti al Tribunale, nel presupposto della natura sostanzialmente previdenziale della controversia, in quanto attinente non a trattamenti pensionistici in atto, ma a rapporti di impiego ancora in corso.

Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo, con il quale lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto che in realtà la causa concerne direttamente ed esclusivamente la misura delle pensioni che competeranno agli attori al momento del foro collocamento in quiescenza.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, il quale dispone che "non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio".

La norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 in funzione deflattiva della ricorribilità immediata, per consentire un più efficace esercizio della funzione nomofilattica attribuita a questa Corte, si riferisce a tutte le sentenze che non definiscono neppure parzialmente il giudizio, comprese quindi quelle con cui il giudice, come nella specie, si limita ad affermare la propria giurisdizione, senza risolvere alcuna altra questione (Cass. s.u. 25 novembre 2010 n. 23891, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità: v., da ultimo, Cass. 22 febbraio 2012 n. 2575).

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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