Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-07-2012, n. 11071 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 giugno 2003 i Tribunale di Bari – adito dalla s.r.l. Osiride nei confronti di C.S., D.P. D., C.D. e L.A. – condannò i convenuti sia all’arretramento di porzioni di un loro fabbricato fino alle distanze che avrebbero dovuto essere rispettate rispetto alla limitrofa costruzione appartenente all’attrice, sia al risarcimento dei danni, liquidati in 25.000,00 Euro.

Impugnata in via principale da C.S., D.P. D., C.D. e L.A., in via incidentale dalla s.r.l. Osiride, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bari, che con sentenza del 18 luglio 2007, rigettando il primo gravame e accogliendo il secondo, ha esteso la condanna alla riduzione in pristino a un’ulteriore parte dell’edificio degli originar convenuti.

C.S., D.P.D., C.D. e L.A. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a dodici motivi. La s.r.l. Osiride si è costituita con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale.

Sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra.

Motivi della decisione

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 cod. proc. civ..

Con il primo motivo del ricorso principale C.S., D.P.D., C.D. e L.A. si dolgono della conferma, da parte della Corte d’appello, del rigetto della loro eccezione di difetto di giurisdizione, che già era stata disattesa dal Tribunale: sostengono che la tradizionale giurisprudenza, secondo la quale la cognizione delle cause in materia di distanze compete al giudice ordinario, deve intendersi ormai superata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che ha istituito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia.

La censura non può essere accolta, per la decisiva e assorbente ragione che l’atto introduttivo di questa causa è stato notificato il 24 novembre 1999, sicchè nè l’una nè l’altra delle disposizioni richiamate dai ricorrenti possono venire in considerazione: la seconda è successiva alla data suddetta, mentre la prima è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua con la sentenza della Corte costituzionale 28 luglio 2004 n. 281, la cui efficacia retroattiva impedisce l’applicabilità della regola della perpetuano sancita dall’art. 5 cod. proc. civ. (v., per tutte, Cass. s. u. 19 aprile 2007 n. 9321).

Con il terzo motivo di ricorso C.S., D.P. D., C.D. e L.A. deducono che questa controversia rientra comunque nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, poichè l’imposizione, da parte di regolamenti locali, di distanze maggiori rispetto a quelle stabilite dal codice civile è destinata al perseguimento di fini di carattere pubblicistico e quindi da luogo a situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo.

L’assunto non è condivisibile, in quanto la giurisdizione amministrativa è stata istituita – e mantenuta in essere dalla Costituzione – per apprestare tutela nei confronti dell’agire autoritativo in ipotesi illegittimo della pubblica amministrazione, sicchè ne restano comunque estranee le controversie tra privati, come in particolare quelle relative alle distanze tra costruzioni, il cui oggetto è costituito dai rapporti eminentemente civilistici di vicinato cui la relativa disciplina da luogo (v., da ultimo, Cass s.

u. 19 ottobre 2011 n. 21578).

Rigettati pertanto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Per la pronuncia sugli altri motivi di impugnazione la causa viene rimessa alla seconda sezione civile.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso principale; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;

rimette la causa alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

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