Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 13-12-2011, n. 46232 FURTO INGIURIA E DIFFAMAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30 aprile 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua vetere del 10 maggio 2006 con la quale C.S. era stato condannato per i delitti di furto in abitazione aggravato e minacce.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando: la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa nonchè l’erronea mancata concessione dell’attenuante del danno di lieve entità, di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
2. Sicuramente da accogliere è il motivo relativo all’omessa motivazione in ordine all’applicazione della chiesta attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 c.p., n. 4.
Invero, in fatto, si osserva come dall’impugnata sentenza si ricavi, da un lato, la circostanza della espressa richiesta dell’attenuante di cui sopra (v. pagina 1 della motivazione) mentre, di converso, nella quantificazione della pena (v. pagina 2 della motivazione) si da espressamente conto soltanto della mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, ma nulla si dice sull’ulteriore attenuante richiesta.
In diritto questa volta, costituisce ius receptum di questa Corte il principio secondo il quale sia illegittima la motivazione della sentenza d’appello che, nel confermare, un giudizio di insussistenza della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell’adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza di circostanze e di fattori specificamente indicati nei motivi d’impugnazione (v. Cass. Sez. 6, 23 ottobre 2009 n, 46514).
L’impugnata sentenza dovrà, quindi, essere annullata dovendo il Giudice del rinvio procedere ad una effettiva e corretta motivazione circa la concessione o meno della chiesta attenuante.
3. Nel resto, al contrario, il ricorso non merita accoglimento.
Infatti, con l’ulteriore motivo, si censura l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sulla base delle sole dichiarazioni della parte offesa.
Questa Corte ha, però, già avuto modo di chiarire come la deposizione della parte offesa possa essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato purchè sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità.
Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni.
Tuttavia, considerato l’interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d’attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (v.
Cass. Sez. 6, 3 giugno 2004 n. 33162 e Sez. 1, 24 giugno 2010 n. 29372).
Il che è quanto, questa volta correttamente, ha posto in essere l’impugnata sentenza, anche con espresso riferimento alle riferite condizioni di minorazione psichica della parte offesa.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa valutazione in ordine alla ricorrenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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