Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11198 USUCAPIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 146/06, depositata 31.3.2006, decidendo sull’appello proposto da an., Lu. e CR.An. con atto di citazione notificato in data 16.4.2003 a S. e C.T., O.T. R., nonchè CR.An., Sa. e Sa., avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro in data 26 settembre 2002, previa declaratoria di contumacia di O.T.R., CR.An. e Sa. e F.S., in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell’appellata sentenza, rigettava le domande di usucapione proposte da S. e C.T., Cr.An. e Sa., F.S. e O.T.R..
Per la cassazione della sentenza della Corte catanzarese proponevano autonomi ricorsi e precisamente:
a) CR.An. e F.S. (RG. 4403/07);
b) M.G. vedova di C.S., L., A., Al. e a. in qualità di eredi di C.S.; (RG 22835/06);
c) C.T., CR.Gi., An., Al., Em. e Lo., nonchè R.R. nella qualità di eredi di CR.Sa. (RG 7121/07);
d) O.T.R. (ricorso incidentale)(RG 12159/07).
Si è proceduto alla riunione soltanto dei ricorsi sub c) e sub d) che sono stati definiti da questa Corte con ordinanza n. 4135/10 depositata in data 22.2.2010, che accoglieva il ricorso incidentale dell’ O.T. e dichiarava assorbito il principale; di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto e rinviato la causa anche per le spese alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione. Con il ricorso incidentale accolto si denunciava la nullità della sentenza impugnata, a causa della nullità non sanata della notifica dell’atto d’appello alla medesima O.T.; la causa è stata cassata e la cognizione rimessa a alla stessa corte d’appello di Catanzaro, affinchè previa integrazione ed contraddicono, provvedesse a celebrare un nuovo giudizio.
Il ricorso sub a) Cr.An. e F.S. (RG 4403/07) e quello sub b) di identico contenuto, chiamati per l’odierna udienza constano entrambi di un solo articolato motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi per cui è causa.
Osserva il Collegio che con la menzionata ordinanza n. 4135/10 depositata in data 22.2.2010 questa Corte, accogliendo il ricorso incidentale dell’ O.T., ha cassato l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 146/06, rinviando la causa allo stesso ufficio giudiziario affinchè procedesse a un nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei riguardi della O.T..
In conseguenza della cassazione della sentenza della C.A. con la suddetta ordinanza n. 4135/10, dev’essere dichiarato improcedibile il ricorso n. RG 22835/06 diretto contro la stessa pronuncia proposto da Cr.An. e F.S.; invece il ricorso n. 4403/07 va dichiarato inammissibile essendo stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c..
Stante la particolare fattispecie in esame, si ritiene di compensare le spese processuali tra tutte le parti.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso n. 4403/07 RG proposto da CR.An. e F. S.; dichiara improcedibile il ricorso n. RG 22835/06 formulato da M.G. vedova di C.S., C.L., A., Al. e a. in qualità di eredi di C.S.; dichiara compensate le spese processuali tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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