Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 13-12-2011, n. 46231 Nullità

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza del 9 novembre 2010 ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cento del 20 ottobre 2009 con la quale B.A. era stato condannato per il delitto di ingiurie continuate nei confronti di C.G. nonchè al risarcimento del danno in favore di quest’ultimo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone, in rito, la nullità derivante dalla erronea notificazione del decreto di citazione a giudizio e quanto al merito effettivo una violazione di legge sul punto dell’affermazione della penale responsabilità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento sul punto della chiesta nullità del giudizio d’appello per l’erronea notificazione del decreto di citazione a giudizio.
2. In fatto si osserva come l’imputato avesse, nell’atto di appello, indicato di essere residente in (OMISSIS).
L’Ufficiale postale, in data 2 agosto 2010 diede atto di non aver potuto notificare il decreto di citazione a giudizio per l’irreperibilità del destinatario al suddetto indirizzo sia pur con l’annotazione aggiuntiva di "civico inesatto".
A causa della suddetta mancata notifica all’imputato venne, quindi, effettuata notifica al difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, e lo stesso difensore dell’imputato, all’atto della prima comparizione avanti il Tribunale eccepì la nullità della suddetta notifica.
Il Giudicante ebbe, però, a rigettare l’eccezione con la motivazione che la notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4 fosse valida a cagione del mancato rinvenimento dell’imputato e dell’erroneità dell’indicato numero civico.
3. In diritto, questa volta, si osserva, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite (27 ottobre 2004 n. 119) ribadito anche dalle Sezioni Semplici (Sez. 5, 29 ottobre 2009 n. 48652 e Sez. 2, 12 maggio 2010 n. 35345), come in tema di notificazione della citazione dell’imputato la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorra sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.
La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, senza che ad esse sia seguita la dimostrazione o quantomeno la allegazione della mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, dovendo in tale caso evocarsi la nullità di ordine generale non assolta e dare applicazione alla causa di sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p..
Nella specie, si versa nella prima ipotesi e cioè in quella della configurazione della nullità assoluta posto che la notifica della citazione all’imputato mediante consegna al difensore appare in primo luogo irregolare in ragione del fatto che non risultano rispettati i dettami dell’art. 161 c.p.p., o di quelli dell’art. 159 c.p.p..
In particolare, se la notifica al difensore fosse stata disposta ai sensi dell’art. 161 c.p.p. comma 4 per inidoneità o insufficienza delle dichiarazioni in precedenza formulate dall’imputato a proposito del domicilio, si sarebbe in presenza di una omessa verifica delle dette condizioni.
Infatti, l’impossibilità della notifica all’imputato presso il domicilio eletto che legittima la consegna dell’atto al difensore, ex art. 161 c.p.p. comma 4, richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l’assenza dell’interessato (v. Cass. Sez. 4, 26 settembre 2003 n. 36996).
Se invece si fosse inteso notificare con le modalità previste per l’imputato irreperibile, la condizione avrebbe dovuto essere accertata ai sensi dell’art. 159 c.p.p..
Entrambe le situazioni si sono verificate nella fattispecie in quanto il numero civico corrispondeva a quello indicato dall’appellante e la mera sua eventuale assenza, peraltro in chiaro periodo feriale, non avrebbe legittimato l’apposizione immediata della espressione "irreperibilità del destinatario" di cui al retro dell’avviso di ricevimento.
A ciò si aggiunga come lo stesso Giudice dell’impugnazione abbia errato nel ritenere validamente costituito il rapporto processuale pur in presenza dell’erronea indicazione di un numero civico non corretto che, di converso, era precisamente quello indicato dall’imputato e del mancato suo rinvenimento, cosa ben diversa dall’eventuale irreperibilità indicata nella relata della notifica.
4. L’impugnata sentenza deve essere, in conclusione, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara, che si svolga attraverso una corretta instaurazione del rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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